Cassazione Penale, Sentenza n. 26517/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore di Ivrea impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva rigettato l'appello del PM avverso l'ordinanza del GIP di Ivrea che aveva negato il sequestro preventivo impeditivo delle discariche "Chivasso 1, 2 e 3" (proprietà SGRA s.r.l.). Il PM contestava agli indagati reati ambientali: omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 29-quaterdecies D.Lgs. 152/2006), deducendo condotte omissive nella gestione post-operativa delle discariche, insufficiente asporto del percolato, superamenti di parametri (nichel, manganese, ammoniaca), mancata voltura delle autorizzazioni dopo il concordato e rischio di migrazione di biogas con potenziale pericolo di esplosioni. Il PM chiedeva la cassazione dell'ordinanza del riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. In particolare, è stato richiamato l'orientamento secondo cui, nelle impugnazioni relative a misure cautelari reali e al sequestro, la legittimazione a proporre ricorso ai sensi dell'art. 325 c.p.p. spetta unicamente all'ufficio della pubblica accusa presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato (ossia l'ufficio requirente presso il Tribunale del riesame), e non al Procuratore della Repubblica che ha emanato il provvedimento originario. Per questo motivo la Corte non è entrata nel merito delle censure sostanziali relative all'inquinamento, alla bonifica o al disastro ambientale; la motivazione è stata redatta in forma semplificata ex decreto n. 68/2016.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento della richiesta originaria di sequestro preventivo impeditivo (oggetto del procedimento), ma non valutata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 452-terdecies cod. pen.
Contestato dal PM in relazione all'omessa bonifica; la Corte non si è pronunciata sul concreto requisito del reato perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di legittimazione.
art. 452-bis cod. pen.
Contestato dal PM per l'inquinamento della falda; la Corte non ha valutato la sussistenza del reato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 452-quater cod. pen.
Contestato dal PM come disastro ambientale legato a migrazione di biogas e rischio esplosioni; la Corte non è entrata nel merito.
art. 29-quaterdecies D.Lgs. 152/2006
Richiamato in relazione alle presunte violazioni delle prescrizioni autorizzative; la valutazione sostanziale è rimessa al giudizio di merito non trattato per inammissibilità.
art. 318-bis D.Lgs. 152/2006
Citato nelle argomentazioni del PM circa l'ammissione alle procedure agevolate; la Corte non ha deciso sulla rilevanza delle ammissioni ai fini penali, limitandosi a statuire sull'inammissibilità del ricorso.
art. 325 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per stabilire la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali: la legittimazione spetta solo all'ufficio requirente presso l'organo che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 311 cod. proc. pen.
Richiamato per richiamare le regole procedurali applicabili alle misure cautelari reali (mediante rinvio contenuto in art. 325); la decisione sottolinea l'applicazione solo dei commi richiamati dall'art. 325.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 325)
Citata come riferimento normativo dell'ultima modifica che ha inciso sulla portata del comma 5 dell'art. 325 e, quindi, sul regime di legittimazione nelle impugnazioni cautelari reali.
Decreto n. 68 del 28/4/2016
Riferimento per la redazione della motivazione in forma semplificata.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione avverso una decisione del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere proposto solamente dall'ufficio della pubblica accusa presso l'organo che ha pronunciato l'atto impugnato; un Procuratore che abbia adottato il provvedimento originario presso un diverso ufficio può essere privo di legittimazione.
- L'inammissibilità per difetto di legittimazione impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. sussistenza di reati ambientali, gravità dell'inquinamento, nesso causale tra condotte e danno).
- Nelle vicende ambientali complesse, elementi tecnici (perizie, consulenze, monitoraggi della falda, misure di percolato, registri delle fideiussioni e degli interventi di bonifica) sono normalmente necessari per sostenere la sussistenza di reati quali inquinamento o disastro ambientale; mere violazioni formali di autorizzazioni o il fatto che un sito sia sottoposto a procedura di bonifica non sono in sé conclusivi senza prova tecnica del danno o del pericolo attuale.
- Il rischio di eventi pericolosi (es. migrazione di biogas e rischio esplosioni) richiede dimostrazione concreta e attuale del pericolo e del nesso con le condotte degli imputati; dichiarazioni generiche o rapporti incontestati devono essere valorizzati con elementi probatori specialistici.
- Questioni amministrative quali la mancata voltura delle autorizzazioni o l'impiego/escussione di fideiussioni possono assumere rilievo processuale e probatorio, ma non sostituiscono l'obbligo di provare, con elementi tecnici e giuridici, la colpa o il nesso causale necessari per la responsabilità penale.
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