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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41360/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto un incidente di esecuzione chiedendo che gli venisse concessa la sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza n. 385/2022 (pronunciata il 4/3/2022, divenuta irrevocabile il 21/5/2022), lamentando che il giudice della cognizione non si era pronunciato sul punto. Inoltre deduceva violazioni procedurali (mancato ascolto del pubblico ministero) e l'errata qualificazione della richiesta come correzione di errore materiale anziché istanza ex art. 671 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il giudice dell'esecuzione non abbia il potere di concedere la sospensione condizionale della pena quando il giudice di cognizione non si è espresso sul punto, salvo il caso in cui il giudice dell'esecuzione sia chiamato a rideterminare la pena per applicare la disciplina del concorso formale o della continuazione. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata audizione del PM rispetto a una istanza manifestamente infondata. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 665 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di incidente di esecuzione; la Corte rileva che la richiesta era manifestamente infondata e, quindi, inammissibile nell'ambito dell'incidente di esecuzione

  • art. 666 c.p.p.

    Citate dalla difesa in tema di procedura davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte osserva che l'omissione di adempimenti procedurali (es. audizione del PM) non può rendere ammissibile una istanza manifestamente infondata

  • art. 130 c.p.p.

    Richiamato nel provvedimento impugnato come riferimento alla correzione di errore materiale; la Corte però chiarisce che la questione sottostante non era rimediabile come errore materiale ma attiene a una mancata pronuncia sul beneficio, sulla quale il giudice dell'esecuzione non può intervenire se non nei casi previsti dalla giurisprudenza (es. rideterminazione della pena per continuazione/concorso formale)

  • art. 671 c.p.p.

    Citato dal ricorrente come possibile strada di intervento per ottenere la sospensione condizionale; la Corte evidenzia che la mera omissione di pronuncia del giudice di cognizione non legittima il giudice dell'esecuzione a concedere il beneficio salvo che sia chiamato a rideterminare la pena per continuazione/concorso formale

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di ascolto del pubblico ministero; la Corte ritiene che l'omessa audizione non possa incidere quando l'istanza è manifestamente infondata

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per la valutazione dei profili di colpa nell'instaurazione del giudizio e per comminare il versamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale della pena quando il giudice di cognizione si è semplicemente omesso di pronunciarsi sul punto, salvo che il giudice dell'esecuzione sia chiamato a rideterminare la pena per applicare la disciplina della continuazione o del concorso formale
  • Le istanze manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili de plano; l'eventuale mancata audizione del pubblico ministero non corregge automaticamente un'istanza infondata
  • È importante qualificare correttamente il rimedio processuale: non ogni omissione nella sentenza è correggibile con la procedura per errore materiale (art. 130 c.p.p.); va valutato se sia il caso per l'uso di strumenti diversi (es. rimedi impugnatori o istanze specifiche quando previste)
  • La presentazione di ricorsi infondati può comportare conseguenze economiche e sanzioni (art. 616 c.p.p.), salvo che non ricorrano giustificati motivi per l'azione giudiziaria
  • In situazioni simili, verificare se il giudice dell'esecuzione è effettivamente chiamato a rideterminare la pena (es. per continuazione/concorso formale); in assenza di tale presupposto, dirigere la domanda verso il giudice che ha emesso la sentenza o valutare altri rimedi impugnatori appropriati

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