Sentenza n. 4259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 244/2024 del 5 gennaio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto all’indennità mensile per trasferimento d’autorità
Esito
Favorevole al ricorrente (militari trasferiti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I militari hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio, deducendo l’erroneità della qualificazione dei trasferimenti come trasferimenti a domanda e della ritenuta efficacia abdicativa della dichiarazione sottoscritta nell’Annesso II, con cui avevano espresso preferenze per le sedi di destinazione e accettato il trasferimento senza oneri per l’Amministrazione. Gli appellanti hanno sostenuto che il trasferimento traeva origine esclusivamente dalla soppressione e riorganizzazione del 50° Stormo di Piacenza e doveva quindi essere qualificato come trasferimento d’autorità, indipendentemente dal gradimento espresso per la sede di destinazione. Hanno inoltre dedotto che la rinuncia preventiva all’indennità fosse invalida, non potendo configurarsi come remissione di debito prima della maturazione del credito, e hanno contestato la motivazione e la valutazione degli atti compiute dal primo giudice.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. In via preliminare ha qualificato la domanda come azione di accertamento di un diritto soggettivo patrimoniale, non soggetta al termine decadenziale dell’azione di annullamento; non era quindi necessaria la tempestiva impugnazione dei provvedimenti di trasferimento nella parte in cui prevedevano l’assenza di oneri per l’Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto che i trasferimenti fossero d’autorità, poiché causati prioritariamente dalla soppressione del 50° Stormo e dalle esigenze riorganizzative dell’Amministrazione. La richiesta ai militari di indicare sedi gradite e l’accoglimento tendenziale delle preferenze non hanno modificato la causa pubblicistica e necessitata della mobilità, né hanno trasformato i trasferimenti in trasferimenti a domanda. La clausola “senza oneri per l’Amministrazione”, inserita in moduli predisposti dall’Amministrazione, non è stata ritenuta sufficiente a integrare una rinuncia consapevole a un diritto determinato o determinabile. Inoltre, la rinuncia preventiva non è stata assimilata alla remissione di debito, che presuppone un credito già entrato nel patrimonio del titolare. Il Collegio ha anche ritenuto rispettata la prescrizione quinquennale, decorrente dalle singole scadenze mensili dell’indennità e interrotta dalle richieste formulate dai militari. Ha quindi dichiarato il diritto degli appellanti a percepire il trattamento economico previsto dalla legge, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e ha condannato il Ministero alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 3.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. 86/2001
Riconosce il trattamento economico spettante in caso di trasferimento d’autorità; la spettanza dipende dalla causa sostanziale del trasferimento, individuata nella prioritaria esigenza dell’Amministrazione, e non viene esclusa dal gradimento espresso dal militare per la sede di destinazione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra i motivi originari relativi al difetto di motivazione; la decisione d’appello definisce la controversia sulla base della natura del diritto soggettivo e della corretta qualificazione del trasferimento.
art. 1236 c.c.
La remissione di debito presuppone che il credito sia già entrato nel patrimonio del creditore; non è quindi applicabile a una rinuncia preventiva formulata prima della maturazione del credito all’indennità.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per l’indennità di trasferimento decorre dalle singole scadenze mensili successive al trasferimento.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Consente il riconoscimento degli interessi legali sulla somma spettante senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato insieme all’art. 16, comma 6, l. 412/1991 per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Un trasferimento di personale militare è qualificabile come trasferimento d’autorità quando trae origine, in via prioritaria, da esigenze organizzative e pubblicistiche dell’Amministrazione, quali la soppressione o la riorganizzazione di un reparto, anche se l’Amministrazione consente agli interessati di esprimere preferenze per le sedi di destinazione e ne assicura tendenzialmente l’accoglimento.
- La richiesta dell’Amministrazione di manifestare il gradimento per una sede di destinazione non trasforma in trasferimento a domanda una mobilità resa necessaria dalla soppressione o riorganizzazione della sede di servizio, quando la causa effettiva del movimento sia l’interesse pubblico e non un’esigenza personale o familiare del militare.
- La dichiarazione di accettazione del trasferimento “senza oneri per l’Amministrazione”, contenuta in un modulo predisposto unilateralmente dall’Amministrazione, non integra di per sé una rinuncia all’indennità di trasferimento se non risulta la consapevolezza di un diritto determinato o determinabile e il cosciente intento di abdicarvi.
- La rinuncia all’indennità di trasferimento non può essere validamente effettuata prima della maturazione del diritto; essa non è assimilabile alla remissione di debito, che presuppone l’esistenza di un credito già entrato nel patrimonio del titolare.
- La domanda diretta al riconoscimento dell’indennità di trasferimento, quale diritto soggettivo patrimoniale, è un’azione di accertamento e non richiede la previa impugnazione, entro il termine decadenziale, del provvedimento di trasferimento.
- L’indennità di trasferimento è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dalle singole scadenze mensili a partire dalla data del trasferimento, ossia dal momento in cui il credito può essere fatto valere.
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