Sentenza del 07/06/2018 n. 2589 - Comm. Trib. Prov. Milano
Commissioni per garanzie - Interessi passivi - Contratti di appalto - Natura finanziaria -Deducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione delle somme pagate da un'impresa, nell'ambito di contratti di appalto internazionali, per ottenere garanzie bancarie o assicurative a copertura dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Si discuteva se tali somme dovessero essere considerate interessi passivi, con il relativo regime fiscale, oppure commissioni per un servizio. La garanzia non comporta la concessione di una somma a mutuo da restituire con interessi: in caso di inadempimento, il garante paga un indennizzo a un terzo e l'impresa corrisponde al garante una remunerazione per il servizio prestato.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che la remunerazione delle garanzie non abbia natura finanziaria e non costituisca interesse passivo. Essa è invece una commissione corrisposta alla banca o alla compagnia assicurativa per il servizio di garanzia e, in quanto costo connesso all'attività d'impresa, può essere valutata ai fini della deducibilità secondo le regole applicabili alle spese aziendali. Il testo non indica gli estremi della sentenza né il dispositivo integrale, ma l'esito sostanziale è favorevole alla qualificazione sostenuta dal contribuente.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un costo dipende dalla sua effettiva funzione economica e contrattuale, non soltanto dalla denominazione utilizzata dalle parti.
- Le commissioni pagate per ottenere una garanzia bancaria o assicurativa, destinata a coprire l'inadempimento in un contratto commerciale, non sono automaticamente interessi passivi.
- Un interesse passivo presuppone normalmente la disponibilità di capitale con obbligo di restituzione; una garanzia, invece, costituisce un servizio autonomo e non implica necessariamente alcun finanziamento.
- Per distinguere un finanziamento da una garanzia occorre verificare se l'impresa abbia ricevuto somme da restituire oppure abbia soltanto ottenuto la copertura del rischio di inadempimento.
- La deducibilità delle commissioni deve comunque essere verificata in concreto, considerando inerenza, competenza, documentazione e collegamento con l'attività d'impresa.
Testo integrale
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