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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00557/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA considerata indebitamente detratta, in relazione a fatture per operazioni in parte oggettivamente inesistenti. In sede di merito la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini di accertamento per IRES e IVA in presenza di fatti tali da imporre la denuncia penale, e provata dall'Ufficio la sovrafatturazione di prestazioni di sponsorizzazione; aveva inoltre escluso che i bonifici bancari dimostrassero la veridicità dei corrispettivi, poiché le somme risultavano poi retrocesse. In Cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per contrasto tra intestazione, fatti e motivazione, a causa di commistione con un diverso giudizio relativo all'anno d'imposta 2007; 2) violazione della disciplina transitoria sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la notitia criminis sarebbe stata trasmessa oltre il termine ordinario; 3) in via subordinata, violazione delle norme sul raddoppio dei termini con riferimento all'IRAP, assumendo che tale imposta non sia assistita da sanzioni penali e quindi non possa beneficiare del raddoppio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che le discrasie della sentenza di merito fossero meri errori materiali e che, per IRES e IVA, il raddoppio dei termini fosse correttamente applicato secondo la disciplina all'epoca vigente, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP perché le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente all'IRAP e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente a tale imposta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura di nullità per difetto di motivazione e contrasto interno è stata respinta perché le discrasie riscontrate erano meri errori materiali non idonei a inficiare la coerenza della decisione.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità della sentenza non è stata ravvisata, poiché gli errori indicati non hanno compromesso la chiarezza del decisum.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata la norma invocata per dedurre la nullità della sentenza di merito.

  • art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015

    La disciplina transitoria sul raddoppio dei termini non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, poiché l'atto impositivo era già stato notificato secondo il previgente regime salvaguardato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma invocata per denunciare la violazione di legge in tema di decadenza dall'accertamento.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per IRES, il termine di decadenza è raddoppiato in presenza di fatti che impongono la denuncia penale; tale meccanismo opera, nel regime applicabile, indipendentemente dall'effettiva denuncia o dall'esito penale. Non si applica all'IRAP.

  • art. 25, comma 1, d.P.R. n. 446 del 1997

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità del raddoppio all'IRAP.

  • art. 37, comma 24, d.l. n. 223 del 2006

    Ha modificato l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevedendo il raddoppio dei termini in caso di violazioni con obbligo di denuncia penale.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto obiettivo per il raddoppio del termine di accertamento.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il giudice di merito aveva valorizzato la configurabilità del reato come fatto idoneo a far sorgere l'obbligo di denuncia.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Le contestazioni penali indicate nell'avviso di accertamento per IRES e IVA erano tra i presupposti del raddoppio dei termini.

  • art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015

    La modifica che limita il raddoppio ai casi di effettiva denuncia tempestiva non si applica, per effetto della norma di salvaguardia, agli avvisi già notificati nei limiti temporali indicati.

  • art. 3, secondo comma, d.lgs. n. 128 del 2015

    Ha fatto salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in giurisprudenza per l'IVA, in parallelo all'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.

  • art. 405 c.p.p.

    L'esercizio dell'azione penale non è stato ritenuto decisivo ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera quando emergano fatti che integrano l'obbligo di denuncia penale, senza che rilevino l'effettiva presentazione della denuncia, l'esito del procedimento penale o l'eventuale archiviazione.
  • Il giudice tributario, se investito della questione, deve compiere una verifica ex post della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, controllando che l'Ufficio non abbia fatto uso strumentale del meccanismo del raddoppio.
  • Le sopravvenienze normative che restringono o eliminano il raddoppio dei termini non si applicano agli avvisi già notificati entro i limiti temporali previsti dalle norme transitorie di salvaguardia.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per violazioni penalmente rilevanti non è estensibile all'IRAP, quando per tale imposta le violazioni non siano presidiate da sanzioni penali.
  • I meri errori materiali o le discrasie interne tra intestazione, motivazione e dispositivo non determinano nullità della sentenza se dal complesso dell'atto è comunque chiara la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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