Cassazione Penale, Ordinanza n. 40341/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la sua condotta integrante truffa e non insolvenza fraudolenta. Il solo motivo concernente la responsabilità contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta fosse stata erroneamente sussunta nella truffa. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, l'imputato avrebbe attraversato un varco autostradale mantenendosi dietro ad altro veicolo, sfruttando l'intervallo temporale necessario al transito, così da eludere il pagamento. La Corte di merito ha escluso che si trattasse di mera dissimulazione di uno stato di insolvenza, peraltro insussistente, valorizzando la presenza di artifizi e raggiri. Il ricorrente ha quindi insistito sulla diversa qualificazione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso sulla responsabilità. Ha giudicato lineare e priva di vizi logici la motivazione della sentenza impugnata, che aveva distinto correttamente tra truffa e insolvenza fraudolenta e aveva ritenuto integrati artifizi e raggiri nella condotta contestata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La condotta di chi, passando attraverso un varco autostradale e sfruttando il transito ravvicinato dietro altro veicolo, realizza artifizi e raggiri idonei a conseguire il passaggio senza pagamento integra il delitto di truffa.
art. 641 c.p.
La figura dell'insolvenza fraudolenta richiede la dissimulazione di uno stato di insolvenza; nel caso concreto tale elemento è stato escluso perché lo stato di insolvenza era insussistente.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta occorre verificare se la condotta sia connotata da artifizi o raggiri idonei a ingannare la controparte, oppure dalla mera dissimulazione di uno stato di insolvenza.
- L'elusione del pagamento mediante sfruttamento del varco temporale creato dal transito di altro veicolo può integrare un comportamento fraudolento riconducibile alla truffa quando consenta di ottenere indebitamente il servizio senza corrispettivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura solo la qualificazione giuridica del fatto senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione di merito, se la sentenza impugnata risulta coerente e lineare.
- La mera prospettazione di una diversa qualificazione del fatto non è sufficiente a superare una motivazione di merito che spieghi in modo non illogico perché la condotta sia riconducibile alla truffa e non ad altra fattispecie.
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