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Ordinanza

Ordinanza n. 125/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento a) Della nota emessa dal Sindaco di Rogeno (LC) prot. C_H486 - 0002289 del 16/03/2023 avente ad oggetto “Molestie olfattive in località Calvenzana - Effettuazione studio modellistico di ricaduta dei contaminanti sul territorio”, notificato alla ricorrente in data 16 marzo 2023; b) Del verbale della seduta del tavolo tecnico “Molestie olfattive – loc Calvenzana” del 01 marzo 2023, non notificato e non conosciuto; c) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso al precedente.

Giustizia amministrativa202300868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Sindaco di Rogeno relativa all’effettuazione di uno studio modellistico di ricaduta dei contaminanti sul territorio e verbale del tavolo tecnico sulle molestie olfattive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato la nota del Sindaco di Rogeno del 16 marzo 2023, avente a oggetto l’effettuazione di uno studio modellistico di ricaduta dei contaminanti sul territorio in relazione a molestie olfattive nella località Calvenzana, nonché il verbale della seduta del tavolo tecnico del 1° marzo 2023 e ogni atto connesso. Dall’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti aggiornati sulla vicenda e verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto incombenti istruttori. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permane l’interesse alla decisione nel merito e, in caso affermativo, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali atti o fatti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune di Rogeno deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e alle amministrazioni evocate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte e della mancata collaborazione all’istruttoria ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte, anche mediante inerzia a fronte della richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse, evidenzi in modo inequivoco il disinteresse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e questa rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia non sufficientemente definita sotto il profilo fattuale o documentale, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di chiarimenti aggiornati e degli atti impugnati, assegnando alle parti un termine per il deposito nelle forme del processo amministrativo telematico.
  • La richiesta istruttoria diretta a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione non definisce il giudizio, ma l’inosservanza dell’incombente può incidere sull’esito processuale determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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