Cassazione Penale, Sentenza n. 03662/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva molteplici vizi dell'ordinanza del Tribunale del riesame: errata valutazione sull'utilizzabilità e sul valore probatorio delle dichiarazioni rese da D'Atri; difetto di riscontri esterni idonei a corroborare le propalazioni di Ridosso; contraddittorietà e inaffidabilità delle narrazioni a fondamento della gravità indiziaria; mancato rispetto del vincolo di rinvio imposto dalla precedente sentenza di annullamento della Corte di cassazione (omessa o insufficiente disamina delle criticità indicate dalla Suprema Corte); vizio di motivazione nella conferma della gravità indiziaria e travisamento delle dichiarazioni di Ridosso; e omissione di valutazione della memoria difensiva e delle doglianze nel procedimento di riesame. Il ricorrente ha inoltre sostenuto un interesse all'impugnazione nonostante la revoca della custodia, mirando anche alla possibile futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno perché, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, sono state riscontrate carenze decisive: il Tribunale non ha adeguatamente valutato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Ridosso alla luce della loro evoluzione, né ha fornito riscontri esterni individualizzanti sufficienti a sostenere il coinvolgimento dell'imputato Cagnazzo nel delitto; inoltre il Tribunale non ha rispettato compiutamente il vincolo di rinvio posto dalla precedente sentenza della Corte. La Cassazione ha quindi disposto il rinvio per una nuova valutazione, in diversa composizione, ordinando al giudice del rinvio di uniformarsi ai principi stabiliti e di riesaminare i riscontri, la qualità delle dichiarazioni e la domanda difensiva.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte lo cita come quadro normativo della contestazione di concorso nella commissione dell'omicidio.
art. 61 n.2 e n.9 cod. pen.
art. 61, n. 2, e 61, n. 9 cod. pen.
Richiamati come criteri di aggravamento e circostanze valutate nell'ambito della qualificazione del fatto e delle pena e rilevanti nella ricostruzione del contesto del reato.
art. 575 cod. pen.
Norma base sull'omicidio; la Corte osserva che le imputazioni ruotano attorno alla responsabilità per la morte del sindaco Vassallo.
art. 577 n.3 cod. pen.
art. 577, n. 3, cod. pen.
Aggravante collegata all'omicidio (es. finalità o circostanze specifiche); citata nel contesto dell'imputazione aggravata.
art. 416-bis (o 416-bis.1) cod. pen.
Riferimento all'associazione di tipo mafioso o a fattispecie associative aggravate; utilizzato nella ricostruzione accusatoria circa l'associazione a vario titolo finalizzata al traffico di stupefacenti.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce i gravi indizi di colpevolezza necessari per le misure cautelari; la Corte ha richiamato l'esigenza che le dichiarazioni di coindagati siano corroborate da riscontri esterni individualizzanti per fondare la gravità indiziaria.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari; richiamato in relazione ai motivi per cui il Tribunale aveva annullato la custodia cautelare per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari.
art. 280 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari; citata nel passaggio che collega l'insussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure alla possibilità di riparazione per ingiusta detenzione.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
art. 314 comma 2 cod. proc. pen.
Regola la riparazione per ingiusta detenzione: la Corte conferma che la pronuncia inoppugnabile di annullamento può giustificare l'interesse dell'indagato ad impugnare anche per finalità riparatorie.
art. 315 cod. proc. pen.
art. 315, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle regole procedurali connesse alla domanda di riparazione, per sostenere che l'intenzione di agire per riparazione dev'essere provata e non presunta.
art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.
art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.
Condizione di ammissibilità dell'impugnazione: la Corte richiama che l'interesse ad impugnare deve essere correlato agli effetti diretti del provvedimento e sussistere fino alla decisione.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Vincolo del giudice di rinvio: il giudice del rinvio deve uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Cassazione e non riproporre errori già censurati.
art. 419, comma 3, cod. proc. pen.
art. 419 comma 3 cod. proc. pen.
Consente il deposito di atti d'indagine ulteriori dopo la richiesta di rinvio a giudizio; la Corte ha ritenuto corretta la rinnovazione dell'audizione di D'Atri collocandola in questa fase.
art. 430, comma 1, cod. proc. pen.
art. 430, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione che individua il dies a quo per l'attività integrativa d'indagine (decreto che dispone il giudizio); richiamata nella discussione sull'acquisizione di conferme dichiarative anteriori al decreto.
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen.
Norme sulla utilizzabilità delle dichiarazioni di persone non imputate; richiamate nella regolazione della valutazione delle chiamate in correità e del limite alla circolarità probatoria.
giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e altre pronunce)
La sentenza fa ampio richiamo a precedenti della Corte e Sezioni Unite (es. principi su gravità indiziaria, riscontri esterni, circolarità probatoria, interesse ad impugnare dopo revoca della custodia) per definire i criteri applicabili al caso concreto.
Massime di principio
- L'annullamento di una misura cautelare per carenza delle esigenze cautelari non esclude automaticamente l'interesse dell'indagato ad impugnare: resta possibile impugnare per ottenere una pronuncia utile in vista di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ma tale interesse deve essere adeguatamente motivato quando richiesto dalle giurisprudenza sulla ammissibilità.
- Le dichiarazioni di coindagati o collaboratori (chiamate in reità/correità) possono sorreggere la gravità indiziaria solo se soddisfano tre livelli: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca del contenuto e riscontrabilità oggettiva mediante elementi estrinseci individualizzanti.
- I riscontri tra dichiarazioni sono ammissibili purché non configurino circolarità probatoria: una dichiarazione non può essere validata esclusivamente da un'altra dichiarazione che a sua volta dipende dalla prima.
- Se una prova è stata in precedenza ritenuta inutilizzabile per violazione di norme formali, il suo contenuto può comunque essere riproposto e utilizzato se è stato acquisito nuovamente e in modo rituale tramite una autonoma conferma rituale (principio vitíatur sed non víthat in materia di inutilizzabilità).
- Il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione da parte della Cassazione, deve riesaminare il materiale probatorio in autonomia ma nel rispetto del vincolo di rinvio: non può riproporre i medesimi errori e deve motivare la decisione secondo gli schemi e le criticità evidenziate dalla Corte di cassazione.
- Le evoluzioni o contraddizioni significative nelle versioni rese da un collaboratore impongono al giudice un onere motivazionale maggiore: o si dimostra che le modifiche costituiscono semplice integrazione coerente, o si richiedono riscontri esterni solidi per mantenere la credibilità della chiamata in reità.
- Quando l'apporto successivo dell'imputato riguarda attività post factum (es. presunte azioni di depistaggio), occorre valutare se tali condotte rafforzino il proposito criminoso originario (concorso) o costituiscano al più elementi per reati diversi (favorggiamento), tenendo conto dei tempi, dei contenuti e dei riscontri oggettivi.
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