Sentenza n. 159/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione del provvedimento di esclusione del 24 settembre 2025, con cui la stazione appaltante ha trasmesso la comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 del d.l.gs. n. 36 del 2023; - del verbale di gara n.3 con cui il seggio di gara, all'esito della valutazione della documentazione amministrativa, in data 22 settembre 2025, ha disposto l'esclusione dell'operatore economico Pignataro Costruzioni Generali s.r.l., dalla procedura di gara; per quanto possa occorrere: - di tutti gli atti, di qualunque natura e tipologia, confluiti nell'istruttoria condotta dall'amministrazione resistente conclusasi con il provvedimento di esclusione dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente; - di ogni altro atto successivo, connesso e/o collegato, anche ove non conosciuto, ove lesivo della posizione della ricorrente, con particolare riguardo: - al provvedimento di aggiudicazione ove medio tempore intervenuto e, comunque, non notificato all'aggiudicatario o diversamente comunicato; - al contratto d'appalto ove medio tempore stipulato e, comunque, non conosciuto dall'odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara, disposta con verbale di gara e comunicata ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 36/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura indetta dall’ATERP Calabria per lavori di recupero di dodici alloggi di edilizia residenziale pubblica, deducendo una pluralità di motivi di diritto, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo della sentenza. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha annullato l’esclusione e il R.U.P. ha disposto la riammissione della concorrente mediante attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’esclusione impugnata era stata annullata dalla stessa amministrazione e che la società era stata riammessa alla competizione mediante soccorso istruttorio. Pur in assenza di costituzione dell’amministrazione resistente, il giudice ha regolato le spese sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo sostanzialmente riconducibile all’amministrazione la definizione favorevole della controversia per la ricorrente. L’ATERP Calabria è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale disposizione in base alla quale è stata comunicata alla concorrente l’esclusione dalla procedura di gara.
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale fondamento dell’attivazione del soccorso istruttorio che ha condotto alla riammissione della concorrente.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati come disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio in materia di gara.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento contro l’esclusione da una gara, la stazione appaltante annulla l’esclusione e riammette il concorrente alla procedura, viene meno l’interesse alla decisione sul merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La riammissione del concorrente mediante attivazione del soccorso istruttorio può integrare una soddisfazione sostanziale della pretesa azionata contro l’esclusione, tale da giustificare la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’autotutela dell’amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base dell’esito sostanziale della vicenda.
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