Cassazione Penale, Sentenza n. 28623/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità penale di Scordo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 15 dell'imputazione), aggravati ai sensi della legge fallimentare. Il ricorso si articola in tre motivi: 1) vizio di applicazione della legge fallimentare e insufficiente motivazione sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale nella forma di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili (i difensori sostengono che la Corte avrebbe confuso dolo specifico con mero dolo generico e non avrebbe considerato la prova che le scritture erano state consegnate e integre fino al 2011/2012); 2) vizi analoghi nella valutazione del dolo nella bancarotta distrattiva, contestando che i pagamenti ritenuti distrattivi fossero in realtà legittimi corrispettivi per lavori affidati a SDR s.r.l. e che l'entità e la distanza temporale escludessero il reato; 3) violazione dell'art. 78 co.1 c.p.p. (riforma "Cartabia" e pronuncia Sez. Un. n. 38481/2023) per presunta carenza dell'atto di costituzione di parte civile del fallimento rispetto ai nuovi requisiti di specificazione delle ragioni della domanda civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito che, alla luce della prova dibattimentale, hanno dichiarato la responsabilità di Scordo: 1) per la bancarotta documentale è stata ritenuta la forma "generale" (art. 216, comma 1, n. 2 L.F.), per la quale non è richiesto il dolo specifico ma è sufficiente il dolo generico ricavabile dalla irregolare tenuta delle scritture e dalla consapevolezza che ciò rendesse difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; i giudici hanno motivatamente evidenziato carenze documentali, annotazioni senza riscontro e la partecipazione di Scordo alle strategie che portarono all'alterazione/irregolarità delle scritture; 2) per la bancarotta distrattiva è stata confermata la responsabilità in relazione ai versamenti ingiustificati verso società riconducibili allo Scordo, ritenuti distrattivi, e la Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova della distrazione può essere desunta dall'assenza di spiegazioni sulla destinazione dei beni precedentemente nella disponibilità dell'amministratore; inoltre la distanza temporale tra le distrazioni e la dichiarazione di fallimento non esclude la rilevanza penale (richiamata la sentenza delle Sezioni Unite "Passarelli"); 3) quanto alla costituzione di parte civile, la Corte ha ritenuto l'atto idoneo ai requisiti del novellato art. 78 co.1 lett. d) c.p.p., in linea con le indicazioni delle Sezioni Unite n. 38481/2023 che richiedono l'esposizione "in modo chiaro e specifico" delle ragioni della domanda civile.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L.F.), art. 216, comma 1, n. 2
"in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"
La Corte ha interpretato questa fattispecie nella sua forma "generale": non è richiesto dolo specifico ma il dolo generico desumibile dalla coscienza e volontà di tenere le scritture in modo tale da ostacolare la ricostruzione patrimoniale; l'annotazione originaria falsa o l'omissione di annotazioni vere, quando incidono sulla continuità contabile, possono integrare la fattispecie.
Legge fallimentare (L.F.), art. 216 (distinzione tra bancarotta documentale "specifica" e "generale")
Ribadita la distinzione giurisprudenziale: la forma "specifica" richiede dolo specifico (manipolazione di una contabilità già formata), la forma "generale" prescinde dal dolo specifico e si fonda sul dolo generico ricavabile dalle modalità di tenuta delle scritture.
Legge fallimentare (L.F.), art. 217
Citata per confronto: la bancarotta semplice (art. 217) può avere elemento psicologico anche colposo; la differenza con la bancarotta documentale fraudolenta sta nell'intensità dell'elemento soggettivo.
Legge fallimentare (L.F.), art. 219, comma 1
Norma richiamata in relazione all'aggravamento delle pene per i reati contestati; la sentenza applica le aggravanti indicate nell'imputazione.
Art. 8, comma 3, Legge fallimentare
Richiamato in relazione all'obbligo di verità gravante sul fallito/gestore circa la destinazione dei beni e all'onere probatorio a suo carico quando mancano giustificazioni sulla destinazione delle somme/beni.
Art. 78, comma 1, cod. proc. pen. (riforma "Cartabia")
"in modo chiaro e specifico"
Le Sezioni Unite (n. 38481/2023) hanno chiarito che l'atto di costituzione di parte civile deve esporre le ragioni della domanda civile con la specificità e chiarezza analoghe all'atto di citazione civile; la Corte ha ritenuto l'atto del curatore conforme ai nuovi requisiti.
Art. 192 c.p.p.
Riferito per il meccanismo delle presunzioni: la mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni o somme può legittimare una presunzione di distrazione ai fini penal-probatori.
Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)
Principio richiamato: la distanza temporale tra atti distrattivi e la dichiarazione di fallimento non esclude la rilevanza penale delle distrazioni; i fatti depauperativi assumono rilievo una volta dichiarato il fallimento anche se commessi prima dell'insolvenza.
Sez. U., n. 38481/2023
"la modifica dell'art. 78 comma 1 lett. d) c.p.p. ... richiedendo che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile"
Ha precisato i nuovi standard per l'atto di costituzione di parte civile dopo la riforma; la Corte di legittimità ha applicato tali criteri valutando la sufficienza dell'atto di costituzione del curatore.
Massime di principio
- Bancarotta documentale: distinguere sempre tra forma "specifica" (richiede dolo specifico) e forma "generale" (dolo generico). Per la forma generale è sufficiente dimostrare che la tenuta delle scritture è stata volutamente irregolare in modo da ostacolare la ricostruzione patrimoniale.
- Bancarotta patrimoniale/distrattiva: la prova della distrazione può fondarsi sulla mancata giustificazione della destinazione di somme o beni precedentemente nella disponibilità dell'amministratore; la presunzione di doloso prelievo è legittima quando mancano spiegazioni plausibili.
- Temporalità degli atti: le distrazioni commesse anche molto prima della dichiarazione di fallimento possono assumere rilevanza penale una volta intervenuta la dichiarazione (principio Passarelli).
- Costituzione di parte civile dopo la riforma Cartabia: l'atto deve esporre le ragioni della domanda civile "in modo chiaro e specifico", con indicazione dei fatti materiali e dei criteri di quantificazione del danno, simile all'atto di citazione civile; il mancato dettaglio può rendere l'atto inammissibile.
- Ruolo della Cassazione: in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio di merito; le censure devono mirare a vizi di diritto ovvero a palese illogicità o contraddittorietà della motivazione, non a chiedere una diversa lettura dei fatti.
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