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Sentenza

Sentenza n. 151/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202406421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto in parte e dichiarato inammissibile per il resto il ricorso contro la cancellazione dalla graduatoria di merito del concorso straordinario per la classe A022 e la conseguente decadenza dalla nomina in ruolo, nonché i provvedimenti amministrativi presupposti e conseguenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante, laureata in conservazione dei beni culturali, aveva partecipato al concorso straordinario bandito con DDG n. 510 del 2020 per la classe di concorso A022 e aveva ottenuto la nomina in ruolo. Successivamente l'Ufficio scolastico regionale aveva accertato che, alla data di presentazione della domanda, mancava nel suo percorso universitario l'esame annuale o i due esami semestrali di lingua italiana richiesti dalla normativa per l'accesso alla classe di concorso, ritenendo non equivalente l'esame di linguistica generale sostenuto dall'interessata. L'Amministrazione aveva quindi disposto la cancellazione dalla graduatoria e la decadenza dalla nomina. L'appellante ha contestato il ragionamento del TAR e ha riproposto le censure originarie, sostenendo in particolare l'illegittimità dell'applicazione automatica della decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, il rilievo dell'attività di insegnamento svolta per anni proprio nella classe A022, delle precedenti ammissioni alle graduatorie e delle verifiche amministrative favorevoli, nonché la lesione dell'affidamento, dei canoni di buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Ha inoltre evidenziato di avere, nelle more del giudizio, superato l'esame ritenuto mancante e ha richiamato la normativa sopravvenuta diretta a evitare esiti espulsivi irragionevoli per docenti che avessero prestato servizio e superato la procedura concorsuale, pur essendo stati ammessi con riserva o privi del titolo di accesso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformato integralmente la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti di cancellazione dalla graduatoria e di decadenza dalla nomina. Il Collegio ha riconosciuto che l'esame richiesto non risultava formalmente posseduto alla data della domanda e che il successivo superamento non integrava retroattivamente il requisito di partecipazione. Tuttavia, ha escluso che la decadenza prevista dall'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 potesse operare automaticamente: la disposizione richiede una valutazione concreta, soprattutto quando la carenza dipenda da una questione interpretativa sulla riconducibilità del percorso universitario ai requisiti di accesso e l'Amministrazione abbia per lungo tempo risolto tale questione in senso favorevole. Sono stati ritenuti decisivi il servizio continuativo prestato per anni nella classe A022 sulla base del medesimo titolo, le reiterate chiamate dell'Amministrazione, l'accesso alle graduatorie, la partecipazione e il superamento del concorso, la conferma in ruolo e il successivo superamento dell'esame contestato. Tali circostanze avevano ingenerato un affidamento qualificato e incolpevole. L'intervento espulsivo, adottato a distanza di anni e senza un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione degli effetti ormai consolidati, è stato giudicato contrario ai canoni di correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    La decadenza conseguente alla dichiarazione non veritiera non opera automaticamente quando la carenza del requisito si inserisca in una controversia interpretativa e l'Amministrazione abbia a lungo riconosciuto la spendibilità del titolo; è necessaria una valutazione concreta della veridicità e affidabilità della dichiarazione e delle peculiarità della vicenda.

  • DDG n. 510 del 2020

    Il bando della procedura concorsuale straordinaria valorizzava il servizio pregresso dei docenti e prevedeva il possesso dei requisiti di accesso alla classe di concorso A022.

  • DL n. 71 del 2024

    Le previsioni sopravvenute sono state considerate come elemento di contesto e conferma della volontà legislativa di evitare esiti espulsivi irragionevoli nei confronti di docenti che abbiano prestato servizio effettivo e superato le procedure concorsuali, senza determinare una sanatoria retroattiva automatica del requisito mancante.

Massime di principio

  • La decadenza prevista dall'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 per la carenza di un requisito dichiarato in una procedura concorsuale non può essere applicata in modo automatico quando la carenza dipenda da una questione interpretativa sulla riconducibilità del titolo posseduto ai requisiti richiesti e l'Amministrazione abbia precedentemente riconosciuto quel titolo come idoneo; occorre una valutazione concreta della veridicità e affidabilità della dichiarazione e del contesto procedimentale.
  • Quando l'Amministrazione abbia per anni consentito al privato di svolgere l'attività, accedere a graduatorie e partecipare a una procedura concorsuale sulla base del medesimo titolo, la successiva espulsione dalla procedura e la rimozione degli effetti della nomina devono essere valutate alla luce dell'affidamento qualificato e incolpevole ingenerato dalla condotta amministrativa.
  • Il successivo conseguimento del requisito mancante non sana retroattivamente la carenza del requisito alla data di partecipazione, ma può assumere rilievo nella valutazione della proporzionalità e della ragionevolezza della misura espulsiva, soprattutto se si accompagna a servizio effettivo, superamento della procedura concorsuale e consolidamento della posizione del privato.
  • L'intervento amministrativo demolitorio adottato a distanza di anni, dopo una protratta condotta favorevole dell'Amministrazione e il consolidamento della posizione del destinatario, è illegittimo se non sorretto da un interesse pubblico concreto e attuale e se risulta contrario ai canoni di correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza.
  • Nelle procedure concorsuali straordinarie dirette a valorizzare esperienza professionale e stabilizzare situazioni di precariato, il servizio effettivamente prestato e la condotta complessiva dell'Amministrazione costituiscono elementi rilevanti nella valutazione della legittimità di una successiva misura espulsiva, pur non sostituendo automaticamente i requisiti formali di accesso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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