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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40471/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) errata qualificazione giuridica: la difesa contestava la legittimità degli accertamenti clinico-tossicologici sostenendo che tali accertamenti possano effettuarsi solo dopo esito positivo del test speditivo di cui all'art. 187 cod. str., oppure solo quando sussistano elementi certi e non una mera impressione degli operanti; nel caso specifico gli accertatori non avrebbero avuto l'attrezzatura o elementi incontestabili. (2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen.: si deduceva che il fatto fosse particolarmente tenue e meritevole di applicazione della causa di non punibilità, rilevando l'assenza di precedenti penali o di polizia e sostenendo che la condotta fosse episodica e di minima importanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una domanda di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la difesa non avesse contestato la storicità degli atti ma solo la loro attendibilità, senza indicare elementi idonei a confutare il verbale degli organi accertatori. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici (art.187, comma 7, c.d.s.) è configurabile quando sussista un ragionevole motivo e gli accertamenti non invasivi o le osservazioni degli operanti giustifichino l'accompagnamento per prelievi. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la non applicabilità dell'art.131-bis, avendo il Tribunale motivato il pericolo creato alla circolazione e la pericolosità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 13/09/2023.

Norme richiamate

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 187, cod. strada (commi 2, 2-bis, 3, 4, 7)

    La Corte interpreta che il reato di rifiuto agli accertamenti tossicologici (comma 7) è configurabile quando vi sia 'ragionevole motivo' fondato su accertamenti non invasivi o su elementi osservativi degli operanti; non è necessaria una sintomatologia idonea solo nei casi che conducono al prelievo di campioni biologici in struttura sanitaria, mentre per gli accertamenti speditivi e non invasivi basta il ragionevole sospetto basato su elementi rilevati dagli operatori.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie; la Corte ha ritenuto che, alla luce del pericolo creato e delle modalità della condotta, il giudice di merito abbia correttamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità.

  • art. 133, cod. pen.

    Richiamato come criterio per la valutazione del 'fatto non particolarmente lieve' in ordine al bisogno di pena, tenendo conto di modalità della condotta, grado di colpevolezza e pericolo generato.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che sostanzialmente mirano a rimettere in discussione l'attendibilità delle osservazioni degli operanti sono inammissibili se non accompagnati da specifici profili di diritto.
  • Per la fattispecie di rifiuto agli accertamenti tossicologici (art.187, c.7 c.d.s.) è sufficiente il 'ragionevole motivo' fondato su accertamenti non invasivi o su osservazioni cliniche rilevate dagli operatori; tali verbali fanno fede fino a querela di falso e richiedono elementi precisi per essere confutati.
  • L'assenza di precedenti penali o di polizia non determina automaticamente l'applicabilità dell'art.131-bis: la valutazione della tenuità richiede un esame complessivo che consideri pericolo, modalità della condotta e grado di colpevolezza.
  • La documentazione redatta dagli organi di polizia (verbali di accertamento) ha valore fidente in sede giudiziale e necessita di contestazioni specifiche e probatorie per essere superata.
  • Quando il giudice del merito motiva sull'insussistenza della particolare tenuità richiamando il pericolo per la circolazione e le modalità della condotta, la Corte di legittimità tende a rispettare tale valutazione, salvo profili di diritto manifesto.

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