Cassazione Penale, Sentenza n. 40471/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) errata qualificazione giuridica: la difesa contestava la legittimità degli accertamenti clinico-tossicologici sostenendo che tali accertamenti possano effettuarsi solo dopo esito positivo del test speditivo di cui all'art. 187 cod. str., oppure solo quando sussistano elementi certi e non una mera impressione degli operanti; nel caso specifico gli accertatori non avrebbero avuto l'attrezzatura o elementi incontestabili. (2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen.: si deduceva che il fatto fosse particolarmente tenue e meritevole di applicazione della causa di non punibilità, rilevando l'assenza di precedenti penali o di polizia e sostenendo che la condotta fosse episodica e di minima importanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una domanda di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la difesa non avesse contestato la storicità degli atti ma solo la loro attendibilità, senza indicare elementi idonei a confutare il verbale degli organi accertatori. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici (art.187, comma 7, c.d.s.) è configurabile quando sussista un ragionevole motivo e gli accertamenti non invasivi o le osservazioni degli operanti giustifichino l'accompagnamento per prelievi. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la non applicabilità dell'art.131-bis, avendo il Tribunale motivato il pericolo creato alla circolazione e la pericolosità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 13/09/2023.
Norme richiamate
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 187, cod. strada (commi 2, 2-bis, 3, 4, 7)
La Corte interpreta che il reato di rifiuto agli accertamenti tossicologici (comma 7) è configurabile quando vi sia 'ragionevole motivo' fondato su accertamenti non invasivi o su elementi osservativi degli operanti; non è necessaria una sintomatologia idonea solo nei casi che conducono al prelievo di campioni biologici in struttura sanitaria, mentre per gli accertamenti speditivi e non invasivi basta il ragionevole sospetto basato su elementi rilevati dagli operatori.
art. 131-bis, cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie; la Corte ha ritenuto che, alla luce del pericolo creato e delle modalità della condotta, il giudice di merito abbia correttamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità.
art. 133, cod. pen.
Richiamato come criterio per la valutazione del 'fatto non particolarmente lieve' in ordine al bisogno di pena, tenendo conto di modalità della condotta, grado di colpevolezza e pericolo generato.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che sostanzialmente mirano a rimettere in discussione l'attendibilità delle osservazioni degli operanti sono inammissibili se non accompagnati da specifici profili di diritto.
- Per la fattispecie di rifiuto agli accertamenti tossicologici (art.187, c.7 c.d.s.) è sufficiente il 'ragionevole motivo' fondato su accertamenti non invasivi o su osservazioni cliniche rilevate dagli operatori; tali verbali fanno fede fino a querela di falso e richiedono elementi precisi per essere confutati.
- L'assenza di precedenti penali o di polizia non determina automaticamente l'applicabilità dell'art.131-bis: la valutazione della tenuità richiede un esame complessivo che consideri pericolo, modalità della condotta e grado di colpevolezza.
- La documentazione redatta dagli organi di polizia (verbali di accertamento) ha valore fidente in sede giudiziale e necessita di contestazioni specifiche e probatorie per essere superata.
- Quando il giudice del merito motiva sull'insussistenza della particolare tenuità richiamando il pericolo per la circolazione e le modalità della condotta, la Corte di legittimità tende a rispettare tale valutazione, salvo profili di diritto manifesto.
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