Parere n. 270/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalle Società Puglia Maria Pia s.r.l., SANATRIX s.a.s., ODONTOMAX s.a.s. di Domenico Massimo Buda & C., Laboratorio Analisi Cliniche dott. Bella Dario s.n.c., LEO-LAB SRL, Laboratorio di analisi a.b.c. dott. Costantino Scimemi & C. s.n.c., Centro Analisi Darwin s.r.l., C.A.D. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del d.a. n. 643 dell’11 giugno 2024 dell’Assessorato Regionale della salute, recante «Determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anno 2024 ed i relativi allegati “A”, “B” e “C”», che costituiscono parte integrante del decreto; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale (ivi compresa ogni attività di contrattazione del budget, anche non conosciuta, posta in essere dalle Aziende sanitarie provinciali siciliane).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto assessoriale n. 643 dell’11 giugno 2024, di determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per il 2024, dei relativi allegati e degli atti connessi, inclusi gli schemi contrattuali.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le strutture ricorrenti, accreditate e contrattualizzate con il SSR, contestano la determinazione degli aggregati di spesa e dei criteri di assegnazione dei budget per il 2024. Il decreto destina il 90% dell’aggregato di branca e provincia alle strutture in proporzione alla produzione media 2022-2023 e il restante 10% secondo parametri premiali, con correttivi e soglie minime. I motivi dedotti riguardano: l’asserita violazione delle regole di concertazione e il difetto d’istruttoria sul fabbisogno; la lesione dell’affidamento sul budget 2023 e dei principi di buona amministrazione; la disparità di trattamento, la libertà d’iniziativa economica e la concorrenza; l’irragionevolezza e gli effetti riduttivi del sistema premiale; la genericità e la differenziazione dei parametri dell’allegato B; la tardiva fissazione dei tetti, i flussi informativi e la fatturazione; la clausola di salvaguardia dell’art. 10 dello schema contrattuale; la sospensione dell’accreditamento prevista dall’art. 11 in caso di mancata emissione delle note di credito; l’inclusione dei contributi previdenziali nei budget; e l’illegittimità derivata da precedenti decreti di determinazione dei budget. Era stata inoltre proposta domanda cautelare, accolta con d.P.Reg. n. 62 del 21 febbraio 2025.
Il parere
Il Consiglio esprime parere per il rigetto integrale del ricorso. Il primo motivo è infondato: dagli atti risulta il confronto con le associazioni maggiormente rappresentative e l’intesa sui principi e sui criteri metodologici, mentre la fase di negoziazione preventiva non deve necessariamente concludersi con un accordo e il mancato accordo non impedisce la determinazione autoritativa dei budget. Le censure sul fabbisogno sono infondate e in parte apodittiche: il decreto considera i tetti di spesa, i flussi M consolidati, il piano di recupero delle liste d’attesa e le risorse dedicate; inoltre, trattandosi di atto generale, non è richiesta la motivazione individuale di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 241/1990. È infondato il motivo sull’affidamento: le indicazioni relative al budget 2023 erano provvisorie e a titolo di acconto; l’eventuale censura sulla mancanza di un limite massimo di riduzione è anche inammissibile perché non quantifica l’incidenza concreta sui singoli operatori. La ripartizione del 90% secondo la produzione media non reintroduce la spesa storica, poiché valorizza le prestazioni effettivamente rese e la capacità produttiva; il 10% residuo è distribuito mediante parametri qualitativi oggettivi. La contestazione dei criteri premiali è generica e comunque infondata: essi sono specificati nell’allegato B e la disciplina prevede un correttivo che limita al 20% le variazioni del budget riconoscibile per effetto della quota premiale, con redistribuzione delle risorse residue. La determinazione tardiva del budget non ne determina di per sé l’illegittimità; è infondata anche la pretesa relativa all’extra-budget. Le previsioni sui flussi M, sulla fatturazione mensile e sui conguagli sono ritenute coerenti con la rendicontazione delle prestazioni effettivamente riconosciute e liquidabili e con il rispetto del tetto assegnato. Quanto alla clausola di salvaguardia, il Consiglio applica il principio dell’Adunanza plenaria n. 6/2026 e ritiene che la clausola impugnata possa essere interpretata entro i limiti ivi stabiliti, con effetto preclusivo per gli atti noti o conoscibili alla sottoscrizione, ma non per gli atti sopravvenuti della stessa annualità né per i giudizi pendenti su atti successivi relativi a un’annualità precedente. È infondato il motivo sulla sospensione in caso di mancata emissione delle note di rettifica: la previsione regola il rapporto economico e contabile e si riferisce alle note richieste in seguito ai controlli di regolarità. L’inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati è ritenuta conseguenza dei limiti complessivi di spesa. Il motivo sull’illegittimità derivata è inammissibile per genericità. La domanda cautelare era stata già accolta nel corso del procedimento, ma la decisione finale è di rigetto del ricorso.
Osservazioni
Motivo 1 – Concertazione, determinazione degli aggregati e istruttoria
Infondato. Il decreto dà conto del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e del verbale d’intesa dell’8 maggio 2024 sui principi generali e sui criteri metodologici. La partecipazione preventiva non richiede necessariamente il raggiungimento di un accordo e non impedisce alla Regione di determinare autoritativamente i budget. La censura sul fabbisogno è inoltre apodittica rispetto agli elementi istruttori richiamati dal decreto.
Motivo 2 – Affidamento sul budget 2023 e riduzione del budget
Infondato quanto all’affidamento, perché le indicazioni sul budget 2023 avevano natura provvisoria e di acconto e non potevano consolidare un diritto al medesimo budget contrattualizzato nell’anno precedente. La contestazione sulla mancanza di una soglia massima di riduzione è inammissibile per carenza di allegazione dell’incidenza concreta sui singoli ricorrenti.
Motivo 3 – Parità di trattamento, concorrenza e ripartizione del 90% e del 10%
Infondato. Il criterio del 90% basato sulla produzione media 2022-2023 valorizza prestazioni concretamente rese e capacità produttiva, senza ripristinare la spesa storica; il residuo 10% utilizza parametri qualitativi, tra cui dotazioni tecnologiche, accessibilità settimanale, certificazione di qualità e personale, e mira a considerare la capacità erogativa delle strutture.
Motivo 4 – Effetti del criterio premiale e affidamento
Infondato. I criteri sono transitori e l’art. 3, punto 8, del decreto introduce un correttivo: se la quota del 10% determina una variazione superiore al 20% del budget complessivo della struttura, la variazione è limitata a tale soglia e le eventuali risorse residue sono redistribuite.
Motivo 5 – Genericità e illogicità dei criteri dell’allegato B
La censura è inammissibile perché generica. È comunque infondata nel merito: i parametri sono specificati nell’allegato B e il rinvio uniforme ad essi è volto a garantire omogeneità applicativa da parte delle Aziende sanitarie.
Motivo 6 – Tardiva fissazione dei tetti e pretesa relativa all’extra-budget
Infondato. La determinazione tardiva del budget non comporta, di per sé, l’illegittimità dell’assegnazione intervenuta nel corso dell’anno. Ne consegue anche l’infondatezza della pretesa di riconoscere somme per l’eventuale extra-budget.
Motivo 7 – Flussi M, fatturazione e conguagli
Infondato. Gli obblighi di trasmissione mensile dei flussi e della fatturazione, nonché i conguagli, sono ritenuti funzionali all’allineamento tra prestazioni erogate, rendicontate, riconosciute e liquidabili, nel limite del budget assegnato.
Motivo 8 – Clausola di salvaguardia dell’art. 10 dello schema contrattuale
La clausola è ritenuta compatibile con il principio dell’Adunanza plenaria n. 6/2026, secondo cui essa preclude l’impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e riparto dei tetti e delle tariffe noti o conoscibili al momento della sottoscrizione, ma non si estende agli atti sopravvenuti riferibili alla stessa annualità né ai giudizi pendenti relativi ad atti successivi rispetto a un accordo di annualità precedente.
Motivo 9 – Sospensione dell’accreditamento per mancata emissione delle note di credito
Infondato. La previsione risponde a esigenze di regolazione del rapporto economico e della regolarità contabile del saldo annuale e riguarda le note di rettifica richieste dall’Azienda a seguito dei controlli di regolarità delle prestazioni.
Motivo 9-bis – Contributi previdenziali negli aggregati di spesa
Infondato. L’inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati provinciali è una conseguenza dei limiti complessivi di spesa, entro i quali devono essere contenuti i costi gravanti sul Servizio sanitario nazionale.
Motivo 9-ter – Illegittimità derivata da precedenti decreti
Inammissibile per genericità.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. reg. Sicilia n. 5/2009
Stimato il fabbisogno provinciale l'Assessore regionale per la sanità, entro il mese di febbraio di ciascun anno stabilisce, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i tetti di spesa provinciali per la spedalità privata accreditata e per ciascuna branca specialistica...
La norma impone il confronto preventivo con le associazioni di categoria rappresentative nella determinazione dei tetti di spesa; nel caso esaminato il confronto documentato soddisfa tale requisito.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
in considerazione delle limitazioni (direttive regionali e vincoli di bilancio) che il legislatore ha previsto ha qualificato l'attività di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. in termini diversi da quelli di una libera contrattazione privatistica tra soggetti operanti su un mercato concorrenziale, ritenendo che la partecipazione procedimentale sia quella svolta dalle associazioni di categoria nella c.d. negoziazione preventiva; che non necessariamente deve sfociare in un accordo, potendosi anche risolvere nella constatazione del suo mancato raggiungimento senza che ciò precluda alla parte pubblica di determinare autoritativamente il budget generale e specifico, per branca e singole strutture
La contrattazione con gli erogatori accreditati è conformata da direttive e vincoli finanziari: la partecipazione si realizza nella negoziazione preventiva con le associazioni, che può concludersi senza accordo, lasciando all’amministrazione il potere di fissare autoritativamente i budget.
art. 3, comma 2, l. n. 241/1990
Sul punto appare, altresì, condivisibile quanto contro dedotto dall’Assessorato regionale in ordine alla natura di atto generale del decreto gravato ai fini dell’art. 3, comma 2, della l. n. 241/1990
Il decreto di determinazione degli aggregati di spesa è qualificato come atto generale; per questa ragione la censura relativa alla motivazione va valutata tenendo conto della disciplina degli atti generali.
art. 3, punto 8, d.a. n. 643 dell’11 giugno 2024
il decreto prevede un criterio correttivo alle modalità di distribuzione del predetto 10%, nel caso in cui tale quota percentuale incida nell’attribuzione dell’intero budget della struttura per una percentuale superiore al 20%, con la previsione in tal caso, dell’adeguamento del valore da riconoscere a ciascuna struttura, limitando le variazioni percentuali a tale valore soglia e redistribuire, con gli stessi criteri, le eventuali risorse residuali fino ad esaurimento delle stesse
Il meccanismo premiale del 10% è corretto da un limite alle variazioni superiori al 20% del budget complessivo della struttura; le risorse residue sono poi redistribuite secondo i medesimi criteri.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
La disposizione attiene specificamente alle note di rettifica richieste dall’Azienda a seguito dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell’anno di riferimento (v. art. 5 del contratto).
La norma è richiamata nel motivo relativo alla disciplina contrattuale e ai controlli sulle prestazioni; il Consiglio risolve la censura precisando che la previsione contestata concerne le note di rettifica conseguenti ai controlli di regolarità.
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
La disposizione attiene specificamente alle note di rettifica richieste dall’Azienda a seguito dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell’anno di riferimento (v. art. 5 del contratto).
Il richiamo alla disciplina degli accordi con le strutture accreditate è trattato nel quadro della censura sulla clausola contrattuale; la previsione contestata è ricondotta alle note di rettifica conseguenti ai controlli di regolarità.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
In data 4 novembre 2024 l’Assessorato alla Salute - Dipartimento di Pianificazione Strategica- ha trasmesso il rapporto di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 (ULL prot. n. 17710), opponendosi all’accoglimento del gravame
La disposizione è richiamata quale base del rapporto dell’amministrazione resistente nel procedimento di ricorso straordinario.
art. 1, comma 232, l. 30 dicembre 2023, n. 213
il d.a. n. 453 del 30 aprile 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 232 della l. 30 dicembre 2023, n. 213 con cui la Regione Siciliana ha previsto di destinare per l’anno 2024 nella misura non superiore allo 0,4 % del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard, una quota per l’abbattimento delle liste di attesa.
La disposizione è richiamata per la destinazione, nel 2024 e entro il limite indicato, di una quota del finanziamento sanitario all’abbattimento delle liste d’attesa, elemento istruttorio considerato nella programmazione.
Massime di principio
- Nella determinazione dei tetti di spesa per le strutture sanitarie private accreditate, il confronto preventivo con le associazioni di categoria rappresentative costituisce la forma di partecipazione procedimentale richiesta; il confronto non deve necessariamente concludersi con un accordo e il suo mancato raggiungimento non impedisce all’amministrazione di determinare autoritativamente gli aggregati e i budget.
- La determinazione e la ripartizione dei budget sanitari sono espressione di ampia discrezionalità politico-amministrativa, condizionata dai vincoli finanziari e dalla necessità di garantire livelli adeguati di assistenza; il sindacato si concentra sulla ragionevolezza della ponderazione complessiva e non sul solo effetto pregiudizievole per il singolo operatore.
- Indicazioni amministrative che assegnano un budget provvisorio a titolo di acconto non consolidano, in assenza di ulteriori elementi, un legittimo affidamento al mantenimento del budget contrattualizzato nell’anno precedente.
- La tardiva determinazione del budget sanitario non comporta di per sé l’illegittimità dell’assegnazione intervenuta nel corso dell’anno.
- La clausola di salvaguardia inserita nell’accordo annuale con una struttura privata accreditata preclude l’impugnazione degli atti di determinazione e riparto dei tetti di spesa e delle tariffe conosciuti o conoscibili al momento della sottoscrizione, ma non si estende agli atti sopravvenuti della stessa annualità né ai giudizi pendenti relativi ad atti successivi rispetto a un accordo di annualità precedente.
Impugnazione dei budget sanitari 2024 per la specialistica privata accreditata
Il parere delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riguarda un ricorso straordinario proposto da strutture private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale contro il d.a. n. 643 dell’11 giugno 2024 e i relativi allegati. Il decreto determina gli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per il 2024 e definisce i criteri di assegnazione dei budget.
Criteri di riparto e svolgimento del procedimento
Il decreto assegna il 90% dell’aggregato di ciascuna branca e provincia in proporzione alla produzione media delle strutture nel biennio 2022-2023. Il restante 10% è ripartito secondo parametri premiali specifici per branca, con soglie minime di budget e un correttivo destinato a contenere gli effetti della quota premiale. Il ricorso, notificato il 21 ottobre 2024, contestava anche gli schemi contrattuali allegati. La domanda cautelare è stata accolta con d.P.Reg. n. 62 del 21 febbraio 2025; l’amministrazione si è opposta al ricorso e non sono state depositate memorie di replica.
Concertazione e istruttoria sul fabbisogno
Il primo motivo è respinto. Il decreto documenta il confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative previsto dall’art. 25, comma 4, della l. reg. n. 5/2009 e richiama il verbale d’intesa dell’8 maggio 2024 sui principi generali e sui criteri metodologici di assegnazione. In base all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, la negoziazione preventiva può non concludersi con un accordo: il mancato accordo non impedisce alla Regione di fissare autoritativamente gli aggregati e i budget. La censura sul fabbisogno è ritenuta apodittica, poiché il decreto considera i tetti di spesa, i flussi M consolidati, il piano operativo di recupero delle liste d’attesa e le risorse dedicate a tale finalità. Il provvedimento è inoltre qualificato come atto generale ai fini dell’art. 3, comma 2, della l. n. 241/1990.
Affidamento, discrezionalità e criteri di riparto
È respinta la censura fondata sull’affidamento al mantenimento del budget 2023: le indicazioni regionali richiamate dalle ricorrenti riguardavano importi provvisori e acconti. Il Consiglio ribadisce che la programmazione sanitaria è soggetta a vincoli finanziari e comporta ampia discrezionalità nella ponderazione degli interessi e delle prestazioni. La contestazione sull’assenza di una soglia massima di riduzione è anche inammissibile, perché non specifica l’impatto concreto dei nuovi criteri sulle singole strutture.
Il criterio basato sulla produzione media 2022-2023 non è considerato una reintroduzione della spesa storica: valorizza le prestazioni effettivamente rese e la capacità produttiva. Per il restante 10%, il decreto utilizza parametri qualitativi, quali dotazioni tecnologiche, accessibilità settimanale, certificazione di qualità e personale. Le censure sui criteri dell’allegato B sono respinte perché generiche e, comunque, perché i parametri risultano specificati e applicabili in modo uniforme. I criteri sono transitori e l’art. 3, punto 8, limita al 20% le variazioni del budget complessivo attribuibili alla quota premiale, prevedendo la redistribuzione delle eventuali risorse residue.
Tardiva fissazione, flussi informativi e disciplina contrattuale
La fissazione tardiva dei tetti di spesa non rende, da sola, illegittima l’assegnazione intervenuta durante l’anno. È respinta anche la pretesa di ottenere il pagamento dell’eventuale extra-budget. Le clausole sui flussi M e sulla fatturazione mensile sono ritenute funzionali all’allineamento tra prestazioni erogate, rendicontate, riconosciute e liquidabili; i conguagli consentono di compensare gli scostamenti mensili entro il limite del budget assegnato.
Clausola di salvaguardia e note di rettifica
Per la clausola di salvaguardia dell’art. 10 dello schema contrattuale, il Consiglio applica il principio dell’Adunanza plenaria n. 6/2026: la clausola preclude l’impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e riparto dei tetti e delle tariffe noti o conoscibili alla sottoscrizione, ma non si estende agli atti sopravvenuti riferibili alla stessa annualità né ai giudizi pendenti relativi ad atti successivi rispetto a un accordo di annualità precedente. La clausola impugnata è ritenuta suscettibile di interpretazione entro questi limiti.
È respinta anche la censura sulla sospensione dell’accreditamento per mancata emissione delle note di credito: la previsione è ricondotta alle note di rettifica richieste dopo i controlli di regolarità delle prestazioni e alla gestione del saldo annuale. L’inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati è considerata una conseguenza tecnica dei limiti complessivi di spesa entro i quali devono contenersi i costi a carico del servizio sanitario.
Esito
Il motivo relativo all’illegittimità derivata da precedenti decreti è dichiarato inammissibile per genericità. Il parere conclusivo è per il rigetto del ricorso straordinario, ferma la precedente statuizione cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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