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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43364/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati indicati nei capi A) e B). I motivi principali del ricorso erano: (1) errore nella qualificazione giuridica della condotta e applicazione dell'art. 15 c.p., con censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; la difesa sosteneva che l'azione fosse riconducibile soltanto al reato di cui all'art. 336 c.p. (violenza/ostacolo a pubblico ufficiale) e non a rapina, in quanto l'elemento intenzionale sarebbe stato finalizzato solo a impedire l'atto del pubblico ufficiale; (2) carenza o illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria, in particolare in relazione all'attendibilità del riconoscimento effettuato dall'agente di polizia giudiziaria e all'utilizzabilità di fotogrammi sfocati come riscontro probatorio; (3) profili processuali relativi alla conoscenza del procedimento da parte dell'indagato, alla nomina del difensore d'ufficio e alla notifica degli atti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (1) la qualificazione della condotta come concorso tra tentata rapina aggravata e violenza a pubblico ufficiale era corretta, avendo il Tribunale valorizzato il dolo specifico di profitto (anche di natura non patrimoniale) e la dinamica della condotta, idonea a dimostrare la finalizzazione all'impossessamento del cellulare nonché la volontà di impedire l'azione del pubblico ufficiale; (2) il riconoscimento operato dalla persona offesa è idoneo a fondare la gravità indiziaria senza bisogno di riscontri esterni, e i fotogrammi poco nitidi possono comunque rafforzare il valore indiziante del riconoscimento; (3) conseguentemente il ricorso viene respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la partecipazione di più soggetti nell'azione criminosa

  • art. 61 n. 10 cod. pen.

    Circostanza aggravante contestata in rapporto alle condotte commesse

  • art. 56 cod. pen.

    Tentativo: la condotta è stata ritenuta tentata rapina aggravata

  • art. 628 primo e terzo comma cod. pen.

    Norma sulla rapina (edipicazione di rapina aggravata e tentata): la Corte ha confermato che il dolo specifico di profitto può avere natura non patrimoniale e giustifica l'inquadramento in rapina

  • art. 336 cod. pen.

    Violenza o minaccia a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto sussistente anche questo reato in concorso con la rapina, poiché la violenza era finalizzata a impedire un atto d'ufficio

  • art. 339 primo comma cod. pen.

    Richiamata tra i capi; contesto di imputazione in combinazione con le altre fattispecie

  • art. 15 cod. pen.

    Norma evocata dalla difesa nella contestazione di errata qualificazione: la Corte ha ritenuto comunque corretta l'applicazione della fattispecie di rapina all'esito della valutazione del dolo specifico

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato per la regolamentazione dell'appello del pubblico ministero avverso le decisioni del GIP; quadro procedurale del riesame

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla notifica al difensore d'ufficio e agli effetti di tale notifica sul procedimento

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla restituzione dei termini per proporre ricorso per cassazione qualora l'indagato non abbia avuto reale conoscenza del provvedimento; in fatto il GIP aveva disposto tale restituzione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite nella enunciazione dei motivi del ricorso per cassazione ai fini della motivazione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni sulla trattazione orale, con specifica comunicazione che le parti non ne avevano chiesto l'applicazione e pertanto il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto

  • art. 23 comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. e succ. mod.)

    Normativa eccezionale richiamata in relazione alle disposizioni sulla trattazione scritta; il pubblico ministero ha depositato la requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende a fronte dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Riferito agli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza

Massime di principio

  • Il dolo specifico di profitto nel reato di rapina può essere anche di natura non patrimoniale: l'intento di assicurarsi impunità o di sottrarsi all'azione di polizia può integrare il 'fine di profitto' richiesto dalla fattispecie
  • La stessa condotta può integrare, in concorso, reati diversi (es. rapina e violenza a pubblico ufficiale) quando dalla dinamica emerga una finalizzazione sia all'impossessamento del bene sia all'ostacolo dell'azione del pubblico ufficiale; le due fattispecie tutelano beni giuridici distinti e non si escludono reciprocamente
  • Il riconoscimento operato dalla persona offesa (in particolare un pubblico ufficiale) è un elemento idoneo, di per sé, a fondare la gravità indiziaria e non richiede necessariamente riscontri esterni; elementi come fotogrammi poco nitidi possono però rafforzare o corroborare il riconoscimento ma non sono indispensabili
  • Difetti di conoscenza del procedimento o problematiche di notifica possono giustificare provvedimenti interlocutori (es. restituzione dei termini) ma non annulano automaticamente le valutazioni di merito sulla gravità indiziaria o sulla corretta qualificazione della fattispecie penale se la motivazione è solida
  • In sede di riesame e di impugnazione cautelare, la valutazione della gravità indiziaria e del quadro indiziario si basa sulla motivazione del giudice di merito: per la Cassazione l'errore è rilevante solo se manifesta e non meramente interpretativo

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