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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16745/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda relativa al trasferimento di un'azienda alberghiera, rispetto alla quale era stato pronunciato un lodo arbitrale. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte d'appello aveva rigettato la domanda volta a far dichiarare la nullità del lodo. La successiva ordinanza della Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello, ritenendo, per un verso, nuova la censura sul mancato collegamento tra accordi di gennaio e febbraio 1986 e, per altro verso, infondata la doglianza di omessa pronuncia sulla restituzione di una caparra confirmatoria, poiché la Corte d'appello aveva già escluso la conseguente ripetizione. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha dedotto errore di fatto dell'ordinanza revocanda: quanto al primo motivo, ha sostenuto che l'inammissibilità era stata dichiarata per un'erronea percezione della novità della questione, e che invece la domanda era fondata su elementi già emersi nel giudizio; quanto al secondo, ha affermato che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto nuova la domanda di esecuzione in forma specifica, mentre in realtà egli avrebbe sempre sostenuto il collegamento tra gli accordi e la loro efficacia vincolante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero a rimettere in discussione il ragionamento interpretativo e valutativo dell'ordinanza revocanda. In particolare, ha osservato che il primo motivo non si confrontava con il reale contenuto della decisione impugnata, poiché la pretesa novità riguardava il collegamento tra gli accordi di gennaio e febbraio, non la sola domanda restitutoria sulla caparra; inoltre, la censura sull'omessa pronuncia era smentita dal fatto che la Corte d'appello aveva rigettato la domanda di nullità del lodo, escludendo così il fondamento della pretesa restitutoria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso non denunciava una svista percettiva obiettiva e immediata, ma contestava il modo in cui la precedente ordinanza aveva qualificato come nuova la domanda di esecuzione in forma specifica, quindi un errore al più interpretativo e non revocatorio. Spese a carico del ricorrente e applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Cassazione è ammissibile solo nei casi e nei limiti tipici previsti dalla legge.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva o in un errore di fatto, non in un errore di valutazione o interpretazione.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica degli accordi negoziali.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità/struttura degli accordi negoziali.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per la critica all'interpretazione degli accordi negoziali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio di omessa pronuncia.

  • art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47

    Richiamato nel motivo relativo all'omessa pronuncia sulla domanda restitutoria.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura deve essere specifica e riferita al decisum; in difetto il ricorso è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una svista materiale o percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non quando si contesti l'interpretazione dei fatti o la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
  • Non può essere qualificata come errore revocatorio la critica che, pur formalmente costruita come errore di fatto, in realtà investa il ragionamento decisorio o la lettura degli atti compiuta nella precedente pronuncia.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve essere specificamente riferito alla decisione impugnata; la doglianza è inammissibile se non si confronta con il contenuto effettivo del decisum.
  • La deduzione di omessa pronuncia non è ammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque reso una statuizione incompatibile con l'accoglimento della domanda accessoria o restitutoria.
  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo esame del merito o per contestare la ricostruzione interpretativa della vicenda negoziale o processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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