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Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 7813 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Case di cura non convenzionate - Effettuano operazioni imponibili - Limiti all'esercizio del diritto alla detrazione - Insussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'applicazione dei limiti al diritto di detrazione dell'IVA sugli acquisti. Poiché le operazioni rese dalla casa di cura non convenzionata sono imponibili e non esenti, esse non determinano una riduzione della detraibilità ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento IVA delle prestazioni sanitarie rese da una casa di cura non convenzionata e, in particolare, se tali prestazioni dovessero essere considerate esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19), del d.P.R. n. 633/1972, con conseguente limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. La questione è stata risolta nel senso che le prestazioni effettuate dalla struttura non convenzionata sono operazioni imponibili IVA e non operazioni esenti.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 19), d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione riguarda l'esenzione IVA delle prestazioni sanitarie. Nel caso esaminato, la relativa esenzione non è stata ritenuta applicabile alle prestazioni rese da una casa di cura non convenzionata, che sono state qualificate come imponibili.

  • Art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti è limitato quando il soggetto effettua operazioni esenti o non soggette che incidono sul pro-rata. Poiché le prestazioni della casa di cura non convenzionata sono imponibili, tali limiti non operano.

Massime di principio

  • La qualificazione IVA delle prestazioni sanitarie dipende dai presupposti previsti dalla legge e non dalla sola natura sanitaria dell'attività.
  • Le strutture sanitarie non convenzionate possono effettuare prestazioni imponibili IVA; in tal caso, l'IVA sugli acquisti collegati all'attività imponibile resta detraibile secondo le regole ordinarie.
  • Il semplice svolgimento di attività sanitaria non comporta automaticamente l'esenzione IVA: occorre verificare se ricorrono tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla norma.
  • Le limitazioni alla detrazione previste dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 presuppongono l'effettuazione di operazioni esenti o comunque rilevanti ai fini del pro-rata; non si applicano alle sole operazioni imponibili.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra prestazioni imponibili e prestazioni esenti, esaminando separatamente il regime IVA delle operazioni rese e il collegamento dell'IVA sugli acquisti con tali operazioni.

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