Cassazione Civile, Ordinanza n. 11699/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una espropriazione immobiliare promossa da un creditore bancario su un immobile gravato da ipoteca e appartenente, secondo i ricorrenti, solo in parte al debitore esecutato, poiché in comunione con la coniuge poi deceduta. Dopo l'aggiudicazione e il decreto di trasferimento, uno o più eredi del debitore e della comproprietaria hanno contestato la validità degli atti esecutivi e, nel successivo giudizio definito qui, hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva respinto le loro doglianze e li aveva anche condannati per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. I motivi di ricorso erano sei: 1) violazione dell'art. 599, comma 3, c.p.c. per mancata notifica al comproprietario non debitore e improcedibilità dell'esecuzione; 2) omesso esame o violazione degli artt. 498, 599 e 600 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio; 3) omesso esame o violazione degli artt. 189 c.c. e 599, 600, 601 c.p.c. per avere l'esecuzione colpito l'intera proprietà di un bene in comunione legale per debiti personali di un coniuge; 4) violazione dell'art. 41 T.U.B. e degli artt. 586 e 587 c.p.c. per asserita inapplicabilità della disciplina dell'esecuzione fondiaria; 5) violazione dell'art. 96 c.p.c. perché non sarebbe temeraria la chiamata in causa dell'aggiudicataria, ritenuta litisconsorte necessario; 6) omesso esame di fatti decisivi relativi alla lesione del terzo comproprietario non debitore e al mancato versamento/distribuzione della quota spettante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi tranne il quinto, che ha accolto. Ha ritenuto inammissibili le censure di merito perché non confrontate con le rationes decidendi della sentenza impugnata, aspecifiche, in parte rivolte a fatti non deducibili ex art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque coperte da giudicato esterno interno derivante dal precedente rigetto del ricorso deciso con Cass. n. 1647/2023. Ha invece ritenuto illegittima la condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti dei ricorrenti, osservando che la chiamata in causa dell'aggiudicataria nel giudizio d'appello, pur forse inutilmente prudenziale, non poteva qualificarsi come temeraria alla luce dell'obiettivo perseguito dagli opponenti di travolgere l'intera procedura esecutiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato la domanda di condanna per responsabilità aggravata; sono rimaste ferme le altre statuizioni, mentre le spese del grado di appello sono state poste a carico dei ricorrenti e quelle di legittimità integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 599, comma 3, c.p.c.
La censura sulla mancata notifica al comproprietario non debitore è stata ritenuta inammissibile perché già coperta da giudicato e comunque non decisiva nel perimetro del giudizio di legittimità definito.
art. 498 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la mancata integrazione del contraddittorio; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 600 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di espropriazione contro il comproprietario; la doglianza è stata ritenuta inammissibile e comunque non idonea a incidere sulla decisione impugnata.
art. 601 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro dell'espropriazione di bene in comunione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 189 c.c.
Invocato per sostenere che il bene ricadeva in comunione legale; la Corte ha ritenuto la doglianza inconferente rispetto alla decisione impugnata.
art. 41 T.U.B.
Richiamato per contestare l'applicabilità della disciplina dell'esecuzione fondiaria; la censura è stata ritenuta inconferente.
art. 586 c.p.c.
Invocato nel motivo relativo all'esecuzione fondiaria e al decreto di trasferimento; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 587 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 586 c.p.c. nel motivo sull'esecuzione fondiaria; censura inammissibile.
art. 96 c.p.c.
La condanna per lite temeraria non può essere pronunciata quando la parte abbia evocato l'aggiudicataria in appello in modo prudenziale e per tutelarsi in una controversia volta a contestare l'intera procedura esecutiva; non basta la mera infondatezza della chiamata in causa.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso è stato reputato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono state dichiarate inammissibili perché generiche e non autosufficienti rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato escluso perché riferito a circostanze non qualificabili come fatti storici decisivi e, in ogni caso, precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Applicato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme di merito.
art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata rigettata in cassazione, perché la condotta processuale censurata non integrava temerarietà.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata, risultano aspecifiche o sovrappongono in modo confuso posizioni e profili processuali distinti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo con riguardo a fatti storici, principali o secondari, decisivi e discussi tra le parti; non può essere utilizzato per contestare valutazioni, argomentazioni o questioni giuridiche.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio motivazionale è precluso se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni della decisione di appello differiscono da quelle di primo grado.
- La questione già decisa con sentenza passata in giudicato non può essere riproposta in un successivo ricorso, neppure sotto diversa formulazione, quando investa il medesimo nucleo decisorio.
- La condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiede un effettivo abuso processuale o una condotta connotata da temerarietà; non può fondarsi sulla sola scelta, prudenziale o necessitata, di evocare in giudizio un soggetto che si ritenga potenzialmente inciso dall'esito della controversia.
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