Cassazione Penale, Ordinanza n. 05672/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito in appello la propria posizione con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, in riforma parziale della decisione del GUP, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., con rideterminazione della pena in anni tre di reclusione ed euro 800 di multa e con conferma del resto della decisione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la mancanza di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice d'appello avrebbe dovuto comunque verificare e motivare sulla possibile ricorrenza di cause di proscioglimento, nonché sulla insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concorde richiesta di pena ex art. 599-bis c.p.p., il controllo del giudice d'appello sia limitato alla legalità della pena e che il giudice, una volta accolto l'accordo delle parti, non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulla insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione è circoscritto ai motivi non rinunciati. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
richiama il concordato in appello; la decisione ribadisce che il giudice controlla solo la legalità della pena e non può modificare il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, potendo solo accogliere o rigettare la richiesta
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è il parametro formale del motivo di ricorso dedotto per denunciare la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
il giudice d'appello che accolga la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o di estinzione del reato, perché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata quando difettano le condizioni legittimanti il ricorso
art. 610, comma 1, c.p.p.
richiamato insieme all'art. 611 c.p.p. come regola generale della trattazione camerale partecipata
art. 611 c.p.p.
richiamato quale disciplina della trattazione camerale partecipata dei ricorsi
art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
qualificata come norma speciale rispetto alla prima parte del medesimo comma, applicabile per la declaratoria di inammissibilità senza formalità
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concorde richiesta di pena ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato del giudice di appello è limitato alla verifica della legalità della pena concordata, senza possibilità di alterare l'accordo tra le parti.
- Quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulla insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, perché la cognizione resta circoscritta ai motivi non rinunciati.
- Il ricorso per cassazione che censuri l'omessa motivazione sul proscioglimento in un procedimento definito con pena concordata è inammissibile se la censura è incompatibile con la struttura e i limiti del concordato.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata quando difettano le condizioni di legittimità dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ritenuto equo, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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