Sentenza n. 5100/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Prot. QD/228653/2025 del 10/07/2025 con la quale il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale ha rilasciato alla “Nice Eventi s.r.l.”: Autorizzazione alla deroga dell'orario per l'attività temporanea ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS, per effettuare trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali nell'ambito della manifestazione denominata Nice Village 2025, in via Maurizio Baredson snc, nel Municipio Roma XV, dalla data di rilascio del presente provvedimento, sino alle ore 04:00 del 08.09.2025, rilasciata al Sig. Riccardo Cossu, in qualità di Amministratore della Nice Eventi S.r.l.; b) della Nota prot. CU 77045 del 09.07.2025, pervenuta al Dipartimento Attività Culturali con prot. QD 28465 del 09.07.2025 del Municipio Roma XV; c) della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali n. 317 del 24.02.2002; d) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione alla deroga dell'orario per l'attività temporanea Nice Village 2025, limitata alle ore 04:00 dell'8 settembre 2025, nonostante la richiesta di proroga sino alle ore 04:30
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, già autorizzata a svolgere trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali dal 9 maggio al 10 ottobre 2025, dalle ore 17:00 alle ore 02:00, aveva chiesto il prolungamento dell'orario fino alle ore 04:30. Roma Capitale lo aveva autorizzato solo fino alle ore 04:00 dell'8 settembre 2025. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 1, d.l. n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, e dell'art. 50 d.lgs. n. 267/2000; violazione della disciplina sugli orari di chiusura dei locali pubblici; eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e apoditticità dei criteri applicati; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione anche per relationem rispetto ai pareri acquisiti, contraddittorietà tra motivazione e parere del Dipartimento competente in materia di rifiuti e inquinamento, difetto di istruttoria, mancata acquisizione di rilievi strumentali e travisamento dei fatti; violazione dell'art. 2, comma 4, della deliberazione del Consiglio comunale n. 35/2010, errata SCIA di somministrazione, difetto di motivazione ed errore di fatto; lesione del legittimo affidamento dell'operatore economico. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica alla rappresentante del comitato spontaneo di residenti che aveva partecipato al procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché erano cessate sia l'efficacia della proroga oraria contestata sia quella dell'autorizzazione principale relativa alla manifestazione, ormai conclusa. Nonostante la domanda risarcitoria, il Collegio ha ritenuto prima facie infondata la pretesa e non ha quindi accertato l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. La società non ha fornito prova di danni per il periodo dal 9 settembre al 9 ottobre 2025; inoltre, per tale periodo, l'atto era già stato sospeso in sede cautelare. Roma Capitale aveva successivamente autorizzato l'attività dall'11 al 31 ottobre 2025 dalle ore 19:00 alle ore 04:00, ma tale circostanza non ha fondato alcun riconoscimento risarcitorio. La domanda risarcitoria è stata quindi respinta. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
se l'annullamento dell'atto impugnato non risulta più utile per la parte ricorrente, il giudice comunque accerta l'illegittimità dell'atto stesso se sussiste un interesse della parte medesima a fini risarcitori
L'accertamento dell'illegittimità dell'atto, nonostante la sopravvenuta inutilità dell'annullamento, presuppone un interesse risarcitorio non meramente astratto; se la domanda risarcitoria è prima facie infondata, il giudice non deve procedere a tale accertamento.
artt. 68 e 80 TULPS
Costituiscono la base normativa dell'autorizzazione temporanea per trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali, ma la sentenza non esamina nel merito la legittimità dell'autorizzazione.
art. 31, comma 1, d.l. n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011
Norma dedotta dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli orari, senza esame nel merito a causa dell'improcedibilità della domanda demolitoria.
art. 50 d.lgs. n. 267/2000
Norma dedotta dalla ricorrente in relazione ai poteri comunali, senza esame nel merito.
art. 3 l. n. 241/1990
Norma dedotta per contestare motivazione e istruttoria dell'atto, senza esame nel merito.
artt. 9 e 10 l. n. 241/1990
Richiamati con riferimento alla partecipazione al procedimento del comitato spontaneo di residenti, la cui mancata notifica era stata posta da Roma Capitale a fondamento dell'eccezione di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando l'efficacia dell'atto impugnato e quella del titolo amministrativo cui esso accede sono entrambe cessate, la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., la cessazione dell'utilità dell'annullamento non impone l'accertamento dell'illegittimità dell'atto se la domanda risarcitoria è prima facie infondata.
- La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione richiede la prova concreta del danno subito; la mera allegazione del pregiudizio non è sufficiente.
- Non sussiste un danno risarcibile per un periodo nel quale l'attività amministrativa contestata era già stata sospesa in sede cautelare, se il ricorrente non dimostra uno specifico pregiudizio ulteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →