Cassazione Penale, Ordinanza n. 16910/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla declaratoria di responsabilità per il reato di rapina in concorso. La censura, però, si limitava a riproporre pedissequamente argomenti già dedotti in appello e già disattesi, senza formulare una critica argomentata specifica alla decisione impugnata. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo la non correttezza della dosimetria della pena; anche tale doglianza è stata ritenuta reiterativa e manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p., e nel caso concreto la Corte di appello aveva adeguatamente motivato richiamando elementi di pericolosità sociale e tendenza criminale ostativi ai benefici richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché consistito nella mera reiterazione di censure già esaminate e respinte in appello, e il secondo motivo manifestamente infondato, in quanto la valutazione sulla pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione della Corte territoriale era stata ritenuta sufficiente. Non vi è stata pertanto alcuna modifica della condanna pronunciata in appello.
Norme richiamate
110-628 comma primo e terzo n. 1
È richiamato quale base normativa della contestazione di rapina in concorso, senza ulteriori sviluppi interpretativi nella decisione.
Il ricorso riguardava una condanna per rapina aggravata; la Corte non entra nel merito del fatto, ma rileva che le censure sulla responsabilità sono generiche e reiterative.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri legali di commisurazione.
La pena base e gli aumenti/diminuzioni vanno determinati dal giudice di merito secondo i criteri di gravità del reato e personalità dell'imputato.
Richiamato solo nel monito finale sulla diffusione del provvedimento, per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza di mancanza o illogicità della motivazione deve contenere una critica argomentata e specifica; in difetto, il motivo è soltanto apparente e non soddisfa l'onere di specificità del ricorso.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la valutazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami elementi concreti relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, come la pericolosità sociale e la tendenza a delinquere.
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo giudizio sul merito della graduazione della pena se la sentenza impugnata ha dato conto in modo non illogico dei criteri utilizzati.
Come è indicizzato
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