Parere n. 1627/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024 adottato in conformità al parere n. -OMISSIS- del 24 maggio 2023 (affare n. 1284 del 2022), che ha accolto il ricorso straordinario proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS- avverso il provvedimento del Ministero dell’interno di diniego della concessione cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024, relativo al diniego della concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto la revocazione del decreto presidenziale del 2 febbraio 2024, adottato in conformità al parere della Sezione del 24 maggio 2023, deducendo, nella fase rescindente, la violazione del contraddittorio per la mancata comunicazione della relazione istruttoria ministeriale, ritenuta decisiva ai fini della decisione. Nella fase rescissoria ha chiesto l'accoglimento dell'originario ricorso straordinario contro il diniego della cittadinanza italiana, sostenendo di avere prodotto negli anni 2022 e 2023 redditi superiori alla soglia applicabile. La Sezione ha dovuto valutare, da un lato, la sussistenza del vizio revocatorio e, dall'altro, la fondatezza dell'originaria impugnazione, con specifico riferimento agli anni reddituali rilevanti.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per revocazione nella fase rescindente, rilevando che il precedente parere e il conseguente decreto presidenziale erano viziati dalla mancata comunicazione alla ricorrente della relazione istruttoria ministeriale, con conseguente lesione del contraddittorio. Sono stati pertanto annullati il decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024 e il precedente parere del 24 maggio 2023. Nella fase rescissoria, riesaminato l'originario ricorso straordinario, la Sezione lo ha tuttavia ritenuto infondato: il requisito reddituale doveva essere verificato con riferimento al triennio 2017-2019, successivo alla presentazione dell'istanza del 2016, mentre i redditi degli anni 2022 e 2023, prodotti dalla ricorrente e superiori alla soglia, erano irrilevanti rispetto a quella domanda. Tali redditi avrebbero potuto eventualmente fondare una nuova istanza di concessione della cittadinanza.
Osservazioni
Fase rescindente - Violazione del contraddittorio
La mancata comunicazione alla ricorrente della relazione istruttoria del Ministero, contenente argomentazioni sul difetto di attualità dei requisiti reddituali e rilevante ai fini della decisione, ha integrato il vizio revocatorio. Il decreto presidenziale del 2 febbraio 2024 e il parere del 24 maggio 2023 sono stati annullati.
Fase rescissoria - Requisito reddituale
L'originario ricorso straordinario è stato respinto perché il precedente rigetto era fondato sull'insufficienza dei redditi prodotti negli anni 2017, 2018 e 2019, cioè nel triennio successivo alla presentazione dell'istanza del 2016. La produzione di redditi superiori alla soglia negli anni 2022 e 2023 non incide sulla legittimità del diniego relativo all'originaria domanda.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, il cui diniego è stato giustificato dalla carenza del requisito reddituale.
articolo 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La mancata comunicazione alla parte della relazione istruttoria contenente elementi decisivi per la decisione del ricorso straordinario viola il contraddittorio e può integrare un vizio revocatorio del parere e del decreto presidenziale adottato in conformità ad esso.
- Nella fase rescissoria della revocazione, una volta rimosso l'atto viziato, il ricorso originario deve essere riesaminato nel merito sulla base dei presupposti rilevanti per la domanda originaria.
- Ai fini della verifica del requisito reddituale per una domanda di concessione della cittadinanza, sono rilevanti gli anni reddituali individuati in relazione alla domanda esaminata; redditi prodotti in anni successivi non superano la carenza del requisito riferita al periodo pertinente e possono eventualmente fondare una nuova istanza.
Revocazione del decreto di diniego della cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario per revocazione proposto da una richiedente la cittadinanza italiana contro il Ministero dell’interno. La controversia trae origine dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024, adottato in conformità a un precedente parere della Sezione, con il quale era stato respinto l’originario ricorso contro il diniego della cittadinanza per carenza del requisito reddituale.
Premesse e vicenda originaria
L’istanza di cittadinanza era stata presentata nel 2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’interno aveva respinto la domanda con provvedimento del 28 gennaio 2020, ritenendo insufficiente il reddito familiare.
Nel precedente parere del 24 maggio 2023 la Sezione aveva attribuito rilievo ai redditi prodotti nel triennio 2017-2019, successivo alla presentazione dell’istanza, rilevando che essi erano inferiori alle soglie applicabili. Su tale base il Presidente della Repubblica aveva respinto l’originario ricorso.
Motivo di revocazione e fase rescindente
La ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio, sostenendo di non avere ricevuto la relazione istruttoria ministeriale e di non avere quindi potuto controdedurre alle argomentazioni relative al difetto di attualità dei requisiti reddituali.
La Sezione, con precedente parere interlocutorio del 30 gennaio 2026, aveva già ritenuto sussistente il vizio revocatorio. La relazione istruttoria, non comunicata alla ricorrente, conteneva elementi rilevanti per la decisione. La mancata comunicazione ha impedito alla parte di partecipare effettivamente al procedimento e ha viziato il precedente parere e il decreto presidenziale adottato in conformità ad esso.
Il Ministero, nonostante l’invito e il successivo sollecito, non ha trasmesso la relazione richiesta né ha depositato osservazioni integrative. Anche la ricorrente non ha presentato ulteriori controdeduzioni.
Fase rescissoria e requisito reddituale
Rimosso il precedente decreto, la Sezione ha riesaminato l’originario ricorso straordinario nel merito. La ricorrente ha documentato redditi superiori alla soglia negli anni 2022 e 2023, mediante i modelli "Persone Fisiche" 2023 e 2024.
Tale documentazione è stata ritenuta irrilevante rispetto alla domanda originaria. Il precedente rigetto riguardava infatti l'insufficienza dei redditi prodotti negli anni 2017, 2018 e 2019, ossia nel triennio successivo alla presentazione dell’istanza del 2016. I redditi maturati negli anni successivi non possono sanare la carenza del requisito riferita al periodo pertinente alla domanda già esaminata.
La Sezione ha precisato che i redditi successivi potranno eventualmente essere posti a fondamento di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana, ma non possono determinare l’accoglimento dell’originario ricorso.
Esito
Il ricorso per revocazione è stato accolto nella fase rescindente: sono stati annullati il decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2024 e il precedente parere della Sezione del 24 maggio 2023.
Nella fase rescissoria, tuttavia, l’originario ricorso straordinario è stato respinto perché infondato. L’esito complessivo è quindi di accoglimento parziale della revocazione, senza prevalenza sostanziale della ricorrente sull’amministrazione quanto alla domanda di cittadinanza.
Oscuramento dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 2 set 2026Parere n. 1625/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →