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Sentenza

Sentenza n. 135/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2238 del 2023.

Giustizia amministrativa202402337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2238 del 2023, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.268,76, oltre accessori, per il servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021. Il Ministero si è costituito con atto di stile e ha depositato decreti della direzione didattica recanti la liquidazione delle somme, ma subordinati all'accredito dei fondi ministeriali e contenenti una riserva di revoca in caso di successivo giudizio favorevole all'amministrazione. La ricorrente ha dichiarato che la sentenza non era stata ancora eseguita. Poiché il titolo era irrevocabile, ritualmente notificato in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, è stata dedotta e accertata l'inerzia sostanziale dell'amministrazione debitrice.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non satisfattivi i decreti di liquidazione prodotti dall'amministrazione, poiché subordinavano il pagamento all'accredito di fondi e mantenevano una riserva di revoca. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., mediante liquidazione degli interessi legali sul valore della carta in questione dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 350,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Fondamento del diritto della docente alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il giudice ne ha ritenuto decorso il termine.

  • art. 147, comma 1, lettera a), l. 388/2000

    Norma modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996, richiamata per la disciplina del termine dilatorio relativo all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, lettera a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Ulteriore disciplina modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996, richiamata per il termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente, in sede di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora; il TAR l'ha applicata liquidando interessi legali per il periodo indicato in sentenza.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, la mera adozione di un atto di liquidazione non esegue il giudicato quando il pagamento è subordinato a un futuro e incerto accredito di fondi da parte dell'amministrazione o è accompagnato da una riserva di revoca incompatibile con la definitività del titolo giudiziale.
  • Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine assegnato e predisporre l'intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
  • In presenza dei presupposti dell'inadempimento al giudicato, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere disposta quale strumento di coercizione indiretta, con decorrenza e misura determinate dal giudice in relazione al termine assegnato per l'adempimento e all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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