Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1962/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 2909 del 10 febbraio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il giudizio di non idoneità psicofisica all'ammissione all'Accademia aeronautica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva impugnato il giudizio della commissione medica che lo aveva dichiarato non idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica, nel concorso per il reclutamento di allievi piloti, a causa della diagnosi di encondroma del femore distale destro in follow-up clinico-strumentale. In primo grado aveva sostenuto che l'encondroma, quale neoplasia benigna non comportante alterazioni sistemiche della matrice ossea, non rientrasse tra le cause di inidoneità previste dall'art. 586, comma 1, lett. n), n. 2, d.P.R. n. 90/2010. Il TAR aveva disposto una verificazione; l'organo verificatore aveva ritenuto la patologia una lesione tumorale benigna, non bisognosa di trattamento ma idonea a determinare una maggiore probabilità di fragilità della diafisi femorale sotto sollecitazione fisica, riconducendola alle imperfezioni rilevanti ai sensi dell'art. 586 d.P.R. n. 90/2010. L'appello contestava la sentenza di primo grado e la correttezza del giudizio medico-legale, ma l'appellante ha successivamente dichiarato di rinunciare al gravame, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione dell'appellante non rispettava le formalità e i termini previsti dai primi tre commi dell'art. 84 c.p.a., ma il suo contenuto evidenziava comunque in modo chiaro il venir meno dell'interesse alla decisione di merito; il giudice ha quindi applicato l'art. 84, comma 4, c.p.a. senza esaminare i motivi relativi alla legittimità del giudizio di non idoneità e senza confermare o riformare nel merito la sentenza del TAR. Le spese del grado sono state compensate per le eccezionali ragioni connesse alla natura della controversia e alla sostanziale assenza di attività difensiva dell'Amministrazione. È rimasto a carico dell'appellante il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    primi tre commi e comma 4

    La rinuncia all'impugnazione non conforme alle formalità e ai termini dei primi tre commi non impedisce di dichiarare l'improcedibilità quando dal suo contenuto emerga chiaramente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, ai sensi del comma 4.

  • art. 586 d.P.R. n. 90/2010

    comma 1, lett. n), e comma 2

    Nel giudizio di merito il TAR, sulla base della verificazione, aveva ricondotto la maggiore probabilità di fragilità femorale derivante dalla lesione ossea tra le imperfezioni rilevanti ai fini dell'idoneità al servizio militare; tale questione non è stata però decisa dal Consiglio di Stato per l'improcedibilità dell'appello.

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza cautelare quale base della valutazione dei presupposti per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

  • art. 134 c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza cautelare per evidenziare che le controversie sulle valutazioni degli organi sanitari militari non rientrano nei tassativi casi di giurisdizione amministrativa di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione non rispetta le formalità e i termini prescritti, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse se dal tenore complessivo dell'atto emerge in modo evidente il venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi di appello e non comporta né la conferma né la riforma nel merito della sentenza impugnata.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di eccezionali ragioni desunte dalla natura della controversia e dalla sostanziale assenza di attività difensiva della parte intimata, fermo restando l'onere del contributo unificato a carico della parte appellante.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.