Sentenza del 20/05/2015 n. 10368 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento Tarsu relativi agli anni 2003-2005, riguardanti una superficie di spiaggia utilizzata per uno stabilimento balneare. Il ricorso per cassazione era articolato in sette motivi, con denunce di violazione di legge e vizi della motivazione. Tuttavia, i motivi non contenevano i quesiti di diritto né il momento di sintesi richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata il 29 maggio 2009, durante il periodo di vigenza della norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le contestazioni sulla Tarsu. È stata confermata, di fatto, la decisione sulla debenza della Tarsu per gli anni 2003-2005; resta fermo l'annullamento dell'accertamento relativo al 2002, già disposto dai giudici di merito perché in quell'anno il concessionario risultava essere B. A. personalmente e non la società. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.
vizi di violazione di legge
I motivi di ricorso per cassazione fondati su violazioni di legge devono rispettare i requisiti formali previsti per la specifica censura, tra cui, nel periodo considerato, la formulazione del quesito di diritto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizi motivazionali della sentenza impugnata
Le censure relative all'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione dovevano essere accompagnate da una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'inidoneità della motivazione.
Art. 366-bis c.p.c.
a pena di inammissibilità
Per i ricorsi proposti contro sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009, imponeva, a conclusione dei motivi di violazione di legge, un quesito di diritto e, per i motivi motivazionali, un momento di sintesi. La mancata formulazione comportava l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
introduzione dell'art. 366-bis c.p.c.
Ha introdotto i requisiti formali del quesito di diritto e del momento di sintesi per i ricorsi per cassazione.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)
abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c.
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. dal 4 luglio 2009; tuttavia, la norma continuava ad applicarsi ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate durante il periodo precedente di vigenza.
Tarsu
La controversia riguardava la legittimità dell'imposizione della tassa sui rifiuti per una superficie di spiaggia utilizzata nell'attività di stabilimento balneare. La Corte non ha esaminato nel merito la debenza del tributo, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: se la legge applicabile al momento della pubblicazione della sentenza richiede quesiti di diritto o specifici momenti di sintesi, la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Per individuare le regole processuali applicabili occorre fare riferimento, in linea generale, alla data di pubblicazione della sentenza impugnata e non soltanto alla data di proposizione o decisione del ricorso.
- Un ricorso per cassazione deve distinguere chiaramente tra violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, formulando per ciascun motivo le conclusioni e le indicazioni richieste dalla disciplina applicabile.
- La dichiarazione di inammissibilità lascia normalmente ferma la decisione impugnata e comporta, salvo diverse disposizioni, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
- In materia tributaria, l'individuazione del soggetto passivo può dipendere dalla titolarità della concessione o dall'effettivo rapporto giuridico esistente nelle singole annualità; soggetti diversi possono quindi risultare responsabili per periodi d'imposta differenti.
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