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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02780/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fiduciaria)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa per ottenere la rivendica/restituzione di quote di partecipazione in sette società e di investimenti in due fondi, assumendo che tali beni fossero stati intestati alla fiduciaria in forza di un mandato fiduciario. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provata documentalmente l’esistenza del mandato fiduciario e comunque non provata la sua data certa anteriore all’apertura della procedura, con conseguente inopponibilità alla procedura e mancanza di prova della pretesa restitutoria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione della disciplina antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) per non avere il giudice valorizzato la figura del titolare effettivo e l’accertamento notarile; 2) omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente/contraddittoria e mancata ammissione di prove, insistendo su documenti e circostanze che avrebbero dimostrato il rapporto fiduciario; 3) violazione dell’art. 2704 c.c. per il mancato riconoscimento di data certa e per l’erroneo giudizio sulla prova del pactum fiduciae, sostenendo che vari documenti e indizi sarebbero stati idonei a provarlo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la disciplina antiriciclaggio invocata non risultava trattata nel decreto impugnato e che la ricorrente non aveva specificato di averla già dedotta nel giudizio di merito; inoltre il motivo era inconferente rispetto al thema decidendum, che riguardava esclusivamente l’opponibilità alla procedura del mandato fiduciario. Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva accertato in fatto la mancanza di una prova documentale del mandato fiduciario n. 117 del 10 febbraio 2016 e l’insufficienza degli altri documenti a integrare indizi gravi, precisi e concordanti, sicché le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; inoltre la doglianza sulle prove orali era generica e priva della necessaria specificità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma processuale posta a base dell’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito era stata proposta la domanda di rivendica/restituzione.

  • art. 1, comma 2, lett. pp), d.lgs. 231/2007

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualifica di titolare effettivo; la Corte non ha esaminato il merito della censura perché la questione non risultava trattata nella decisione impugnata e non era stata specificamente dedotta in precedenza.

  • artt. 17 e ss. d.lgs. 231/2007

    Invocati per l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente rispetto alla controversia sull’opponibilità del mandato fiduciario.

  • art. 20 d.lgs. 231/2007

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul titolare effettivo; la censura è stata dichiarata inammissibile/inconferente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge; la Corte ha rilevato che la doglianza, nella sostanza, non investiva una vera violazione di legge ma l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è stato ricondotto al solo omesso esame di un fatto storico decisivo; sono state ritenute inammissibili le censure che miravano a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.

  • art. 2704, comma 1, c.c.

    La Corte ha ribadito che la data certa delle scritture private non autenticate è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito sulla base dei fatti allegati, non essendo previsto un elenco tassativo; nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto mancante un riscontro obiettivo alla data certa del mandato fiduciario.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 20694/2018

    Citata come precedente sul principio di autosufficienza e sulla necessità di allegare e localizzare nel giudizio di merito le questioni non trattate nella sentenza impugnata.

  • art. 2038/2019

    Citata come precedente sul principio di autosufficienza e sulla preclusione di questioni nuove in cassazione.

  • Cass., SU, n. 8053/2014

    Richiamata per affermare che il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente la rivalutazione del merito e delle prove.

  • Cass., SU, n. 23650/2022

    Richiamata per precisare che il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non questioni o argomentazioni.

  • Cass. n. 9351/2022

    Richiamata nel medesimo senso sulla delimitazione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri di averle specificamente dedotte nel giudizio di merito e indichi in quale atto ciò sia avvenuto.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
  • Quando la controversia verte sull’opponibilità di un mandato fiduciario a una procedura concorsuale, la parte che rivendica i beni deve fornire prova documentale idonea e della data certa anteriore all’apertura della procedura; in mancanza, i soli indizi non bastano se il giudice di merito li reputa non gravi, precisi e concordanti.
  • La denuncia di omessa ammissione di prove istruttorie deve essere specifica: occorre indicare dove la richiesta è stata formulata e trascrivere o comunque riportare i capitoli di prova, così da consentire il controllo di decisività e ammissibilità.
  • La valutazione sulla data certa delle scritture private non autenticate e sulla concludenza degli indizi è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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