Cassazione Penale, Ordinanza n. 16060/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'imputato ha impugnato la sentenza deducendo: 1) carenza di motivazione in ordine alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; 2) eccessività della pena concordata e applicata; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che le censure non rientrano, o non rientrano adeguatamente, tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, poiché esse investono in sostanza il profilo motivazionale e non indicano in modo specifico né l'erronea qualificazione giuridica né l'illegalità della pena nei termini richiesti dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è proponibile solo per specifici motivi tassativi: difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza, ovvero questioni attinenti alla volontà dell'imputato. Le doglianze proposte, invece, si sono tradotte in una critica generica alla motivazione sulla causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., alla pena concordata e alla qualificazione giuridica, senza specificazione sufficiente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama il patteggiamento, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 129 c.p.p.
la possibile causa di non punibilità deve risultare nei limiti e nei casi rilevabili; nel ricorso non viene neppure indicata quale ipotesi concreta sarebbe configurabile
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
norma incriminatrice contestata per il reato in materia di stupefacenti
l. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che delimita i motivi di ricorso avverso il patteggiamento
art. 444 cod. proc. pen.
norma applicata dal giudice per definire il processo con pena concordata
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tale perimetro sono inammissibili.
- Le doglianze sulla motivazione della sentenza di patteggiamento non sono scrutinabili in cassazione se non si traducono in una specifica deduzione di uno dei vizi consentiti dalla legge, come l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena.
- Il richiamo all'art. 129 c.p.p. non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso se non viene chiarito quale causa di non punibilità sarebbe concretamente configurabile e su quali basi fattuali o giuridiche.
- La mera affermazione di eccessività della pena concordata non integra, di per sé, un motivo ammissibile se la pena è stata applicata nei termini pattuiti e non si deduce una sua illegalità.
- Nel patteggiamento, il controllo di legittimità in cassazione è strettamente delimitato e non consente una rivalutazione generale della congruità della motivazione o dell'accordo processuale.
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