Sentenza n. 1435/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 928/2024, relativa all’attribuzione della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 928/2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’erogazione di buoni elettronici di spesa per complessivi euro 2.000, oltre interessi o rivalutazione. Dedotta la persistente inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della pronuncia e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione debitrice e l’inadempimento non era stato contestato o superato dal Ministero. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di euro 2.000 per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice del lavoro, con interessi legali o rivalutazione monetaria secondo l’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della parte, per liquidare e corrispondere le somme dovute. Il commissario dovrà depositare una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 550, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di inerzia, misure sostitutive quali la nomina di un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato sino alla concreta attribuzione.
l. n. 107/2015
È la fonte normativa del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nella sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna dell’Amministrazione al pagamento o all’erogazione di una prestazione determinata e l’Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la costituzione dell’Amministrazione senza la prova dell’avvenuta esecuzione e senza la deduzione di fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione non supera l’accertamento dell’inadempimento risultante dagli atti.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’Amministrazione e alla richiesta della parte, con attribuzione di un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
- L’esecuzione di una condanna pecuniaria può comprendere, oltre alla prestazione principale, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria riconosciuti dal titolo giudiziale secondo il criterio normativo applicabile.
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