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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16267/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia trae origine da alcune sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada elevate nel 2012. Il soggetto sanzionato, quattro anni dopo, deduceva di avere acquisito un estratto di ruolo dal quale risultava l’emissione di una cartella esattoriale fondata su tali sanzioni e proponeva opposizione davanti al Giudice di pace chiedendo l’annullamento della cartella. Deduceva, in particolare, di non aver ricevuto la notifica del verbale di contestazione, di non aver ricevuto la notifica della cartella, la nullità della notifica della cartella e la nullità della cartella per mancata indicazione del computo degli interessi. Il Giudice di pace qualificava la domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c. e la rigettava per tardività. Il Tribunale, investito dell’appello, qualificava la domanda in parte come opposizione recuperatoria, in parte come opposizione all’esecuzione e in parte come opposizione agli atti esecutivi; riteneva inammissibili per tardività l’opposizione recuperatoria e quella ex art. 617 c.p.c., e infondata l’opposizione ex art. 615 c.p.c. perché la cartella risultava validamente notificata a mezzo posta. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto analitico, limitandosi a indicare che la Corte ha deciso prescindendo dall’esame dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio che la sentenza di primo grado aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; conseguentemente, anche se tale qualificazione fosse stata errata, il mezzo di impugnazione esperibile contro quella decisione era il ricorso per cassazione e non l’appello, poiché le sentenze rese sull’opposizione agli atti esecutivi sono inappellabili. Di qui la cassazione senza rinvio della sentenza del Tribunale, che aveva deciso su un appello non proponibile. La Corte non ha provveduto sulle spese per mancanza di rituale difesa delle parti intimate e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato solo per dare conto che il giudice di pace aveva preliminarmente ravvisato l’interesse ad agire dell’opponente.

  • art. 617 c.p.c.

    Le opposizioni agli atti esecutivi sono inappellabili; se la sentenza di primo grado qualifica la domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c., il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione, anche se tale qualificazione fosse errata.

  • art. 615 c.p.c.

    La sentenza d’appello aveva esaminato anche un profilo riconducibile all’opposizione all’esecuzione, ritenendolo infondato perché la cartella risultava validamente notificata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, rileva la qualificazione della controversia data dalla sentenza impugnata, anche quando tale qualificazione sia erronea.
  • Le sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sono inappellabili e devono essere impugnate direttamente con ricorso per cassazione.
  • Se il giudice di primo grado decide qualificando la domanda come opposizione agli atti esecutivi, la proposizione dell’appello determina la necessità per il giudice di legittimità di cassare senza rinvio la sentenza di appello, perché emessa in un giudizio non proseguibile in quel grado.
  • In assenza di rituale costituzione delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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