Sentenza del 19/10/2016 n. 6237 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Processo tributario - Erronea individuazione del legittimato passivo - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso promosso soltanto nei confronti dell'amministrazione finanziaria è dichiarato inammissibile per erronea individuazione del legittimato passivo. Non sussiste un litisconsorzio necessario tra amministrazione e concessionario; tuttavia, quando si contestano vizi propri della cartella o dell'avviso di mora, il concessionario deve essere chiamato in giudizio quale soggetto direttamente responsabile dell'atto impugnato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'erronea individuazione del legittimato passivo nel processo tributario. Il concessionario è parte necessaria quando vengono contestati vizi direttamente a esso imputabili, come l'illegittimità della cartella di pagamento o dell'avviso di mora derivante dall'omessa o irregolare notifica della cartella. Prima di emettere l'avviso di mora, infatti, il concessionario deve verificare l'esistenza e la regolarità della notifica della cartella. Se il ricorso viene proposto esclusivamente contro l'amministrazione, senza chiamare il concessionario responsabile del vizio proprio dell'atto, il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
Art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992
Individua i soggetti legittimati e le parti del processo tributario, consentendo di determinare contro chi deve essere proposta l'impugnazione in relazione alla natura del vizio contestato.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 3242/2007
Riconosce la legittimazione del concessionario quando la controversia riguarda vizi propri degli atti della riscossione, quali la cartella di pagamento o l'avviso di mora.
Cass. civ. n. 8370/2015
Conferma che il concessionario deve rispondere dei vizi direttamente imputabili alla propria attività e che l'impugnazione deve essere proposta nei suoi confronti quando si contesta l'illegittimità dell'atto di riscossione.
Massime di principio
- Per individuare il legittimato passivo occorre distinguere tra vizi dell'atto impositivo, imputabili all'amministrazione finanziaria, e vizi propri dell'atto di riscossione, imputabili al concessionario.
- Quando si contesta l'omessa o irregolare notifica della cartella, oppure un vizio proprio della cartella o dell'avviso di mora, il concessionario deve essere chiamato in giudizio.
- L'impugnazione proposta esclusivamente contro l'amministrazione, se il vizio è imputabile al concessionario, può essere dichiarata inammissibile.
- Non è necessario un litisconsorzio necessario tra amministrazione e concessionario: la parte da citare dipende dalla specifica responsabilità collegata al vizio contestato.
- L'avviso di mora è illegittimo se il concessionario non prova l'esistenza e la regolarità della precedente notifica della cartella; il relativo vizio deve essere contestato entro il termine di decadenza davanti al giudice tributario.
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