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Sentenza

Sentenza n. 2126/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo emesso dalla Questura di Milano in data 13.8.2025, protocollo n. -OMISSIS- - nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato

Giustizia amministrativa202601265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo rilasciato per motivi familiari e rigetto della richiesta di aggiornamento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Milano ha revocato il permesso di soggiorno UE di lungo periodo rilasciato per motivi familiari e ha respinto la richiesta di aggiornamento del titolo. Il TAR, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. all'esito della camera di consiglio cautelare, ha esaminato d'ufficio la questione di giurisdizione e ha ritenuto che la controversia riguardasse un permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dalla sua qualificazione come permesso UE di lungo periodo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario, in composizione monocratica presso il tribunale del luogo di residenza dell'interessato, l'autorità competente a conoscere della controversia. La decisione si fonda sull'interpretazione ampia dell'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998, che devolve al giudice ordinario le controversie relative al rilascio, alla revoca e al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi familiari e agli altri provvedimenti amministrativi in materia di diritto all'unità familiare. La qualificazione del titolo come permesso UE di lungo periodo non modifica il riparto di giurisdizione quando il titolo è stato rilasciato per motivi familiari. Ai sensi dell'art. 11 c.p.a., la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini di legge. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998

    contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede

    La disposizione ha portata ampia e devolve al giudice ordinario ogni controversia concernente il rilascio, la revoca e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche quando il titolo sia un permesso UE di lungo periodo.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di difetto di giurisdizione, il giudice individua il giudice munito di giurisdizione davanti al quale la causa può essere riassunta nei termini di legge.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate e non vi è opposizione delle parti.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla revoca, al rinnovo o al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998, indipendentemente dal fatto che il titolo sia o meno un permesso UE di lungo periodo.
  • La qualificazione del permesso come titolo UE di lungo periodo non prevale sulla causa familiare del titolo ai fini del riparto di giurisdizione: quando il provvedimento incide sul diritto all'unità familiare, la controversia è devoluta al giudice ordinario.
  • Accertato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il giudice deve indicare, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., il giudice ordinario munito di giurisdizione, consentendo la riassunzione della causa nei termini di legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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