Cassazione Civile, Ordinanza n. 19319/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela del fallimento di una società cooperativa di pesca per far dichiarare inefficace nei propri confronti una donazione della nuda proprietà di un immobile sito in Roma. L'atto era stato compiuto da uno dei componenti della famiglia del debitore in favore di altri due familiari, nell'ambito di un immobile in comunione legale con il coniuge non debitore. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Roma, in riforma, aveva accolto l'impugnazione e dichiarato inefficace la donazione della nuda proprietà dell'intero immobile, condannando gli appellati alle spese. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, perché in motivazione si affermava che era nuova la domanda diretta a revocare anche la quota della nuda proprietà del coniuge, mentre il dispositivo revocava l'intera donazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda originaria, ritenuta da loro limitata alla metà della nuda proprietà di bene in comunione legale; 3) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che, essendo l'atto anteriore al credito, occorresse la prova della dolosa preordinazione e che mancasse l'eventus damni perché il debitore conservava l'usufrutto; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in punto spese, per asserita soccombenza solo parziale e per liquidazione di compensi relativi a fasi non svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi era contrasto tra motivazione e dispositivo e che l'eventuale incoerenza interna della motivazione era irrilevante perché la decisione corretta in iure poteva essere emendata con la correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che l'eventuale questione di inammissibilità era stata implicitamente superata dall'accoglimento della domanda e che comunque la domanda sulla revocatoria del bene in comunione legale non era inammissibile, trattandosi di questione di merito; ha precisato che, in tema di revocatoria di atto dispositivo su bene in comunione legale, l'atto può essere dichiarato inefficace con riguardo all'intero bene, non a una quota inesistente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva motivato sia sul consilium fraudis sia sull'eventus damni, mentre i ricorrenti avevano opposto argomenti generici e inconferenti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo: quanto alle spese, ha escluso la dedotta soccombenza del fallimento e ha ricordato la discrezionalità del giudice nella compensazione; quanto alla liquidazione per fasi, ha ritenuto infondate le doglianze, anche perché la fase istruttoria/trattazione è ricompresa nella tabella e la fase decisionale comprende anche la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
l'azione revocatoria è accoglibile anche quando l'atto dispositivo riguardi un bene in comunione legale; l'inefficacia opera nei confronti del creditore sul bene nella sua interezza, se l'atto pregiudica la garanzia patrimoniale del credito.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia non sussiste quando la questione o eccezione è stata decisa implicitamente dall'accoglimento della domanda o dalla soluzione incompatibile adottata dal giudice.
art. 345 c.p.c.
in appello non può essere introdotta una domanda nuova; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse una vera domanda nuova, ricondotta invece a un problema di corretta qualificazione della tutela.
art. 366 n. 4 c.p.c.
il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; la mancanza di confronto con la ratio decidendi integra un 'non motivo' inammissibile.
art. 366 n. 6 c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente i fatti processuali e localizzare gli atti su cui fonda le censure; la mancata specificazione comporta inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 384 c.p.c.
se la decisione di merito è corretta in diritto ma la motivazione è incoerente o insufficiente, la Corte può correggere la motivazione senza cassare la sentenza.
art. 281-sexies c.p.c.
la decisione orale in udienza consente il riconoscimento della fase decisionale ai fini della liquidazione dei compensi.
art. 91 c.p.c.
la parte totalmente soccombente è condannata alle spese; la regolazione delle spese segue l'esito complessivo della lite.
art. 92, comma secondo, c.p.c.
la compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice e la scelta di non compensare non è sindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla sentenza.
art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 55 del 2014
la fase decisionale comprende, in modo esemplificativo, attività anche successive alla decisione, inclusa la discussione orale; non richiede necessariamente memorie conclusionali o di replica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 163 n. 3 c.p.c.
la domanda deve essere sufficientemente determinata; nel caso concreto non vi era omessa o assolutamente incerta determinazione della domanda.
art. 164, comma quarto, c.p.c.
le carenze dell'atto introduttivo sono disciplinate da tale norma e non determinano automaticamente inammissibilità della domanda.
art. 599 c.p.c.
non è applicabile, in via analogica, all'espropriazione di beni in comunione legale per crediti personali di uno solo dei coniugi.
art. 146 L.F.
la natura del credito risarcitorio da responsabilità degli amministratori è collegata al fatto illecito costitutivo e non alla sentenza che lo accerta.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, se l'atto dispositivo ha ad oggetto un bene in comunione legale, la tutela del creditore può investire l'intero bene e non una presunta quota ideale del coniuge debitore, poiché la comunione legale è una comunione senza quote.
- La deduzione di inammissibilità della domanda per asserita impossibilità di frazionare in quote il bene comune non integra necessariamente un vizio dell'editio actionis né una questione di rito: in una simile fattispecie il problema attiene di regola al merito della tutela ottenibile.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice decide implicitamente la questione processuale o l'eccezione incompatibile con la soluzione adottata sul merito; l'omissione può essere censurata solo se la decisione implicita è erronea e specificamente attaccata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare argomenti generici o inconferenti rispetto alle ragioni effettive della decisione.
- Nella revocatoria, il giudice di merito può ravvisare il consilium fraudis nella consapevolezza del debitore di esposizioni risarcitorie imminenti o comunque prevedibili, e l'eventus damni nella gratuità dell'atto e nella significativa diminuzione della garanzia patrimoniale.
- La liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014 tiene conto delle fasi tabellari in modo ampio; la fase decisionale può sussistere anche in presenza di discussione orale senza scambio di conclusionali, e la fase di trattazione resta riconoscibile anche se non vi è istruttoria in senso stretto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19235/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19237/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19239/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19244/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19248/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19253/2023 del 07/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →