Cassazione Penale, Sentenza n. 25369/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale per una contravvenzione ambientale, con applicazione della sola pena dell'ammenda, per avere abbandonato un rimorchio ad uso speciale ritenuto veicolo fuori uso e dunque rifiuto. Contro la sentenza aveva proposto appello; la Corte d'appello, rilevata l'inappellabilità della decisione ex art. 593, comma 3, c.p.p., ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. I motivi, originariamente formulati come appello, contestavano: 1) la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che il mezzo non fosse abbandonato ma solo temporaneamente parcheggiato in area demaniale concessa a privato, custodito insieme ad altri rimorchi, ancora targa e telaio, assicurato e destinato a uso pubblicitario; 2) il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, anche valorizzando l'asserita assenza di intento dannoso e la risalenza dei precedenti ostativi. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, rilevando sia l'uso di un mezzo di gravame non consentito sia l'infondatezza delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione, sebbene formalmente convertita in ricorso per cassazione, fosse in realtà diretta a ottenere una rivalutazione del merito incompatibile con il giudizio di legittimità, anche perché conteneva una richiesta di rinnovazione istruttoria e acquisizione di documenti. Nel merito, ha inoltre giudicato generiche o manifestamente infondate le doglianze: la motivazione del Tribunale sulla qualificazione del rimorchio come rifiuto era congrua, fondata su degrado, danneggiamento, ruggine e mancanza del gancio traino; il diniego dell'art. 131-bis era corretto anche in ragione della mancata ottemperanza alle prescrizioni della procedura estintiva ambientale; legittimo era il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi; infondata infine la richiesta di sospensione condizionale, poiché i precedenti ostativi precludono il beneficio senza rilevanza della loro risalenza temporale. L'imputato è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice della contravvenzione ambientale contestata, riferita all'abbandono del rimorchio qualificato come rifiuto/veicolo fuori uso
art. 568, comma 5, c.p.p.
consente la riqualificazione dell'impugnazione proposta con mezzo non corretto, ma non sana l'assenza dei requisiti propri del mezzo effettivamente esperito
art. 593, comma 3, c.p.p.
prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna quando è stata applicata la sola pena dell'ammenda
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità invocata e negata perché l'offesa non è stata ritenuta di particolare tenuità, anche per la protratta permanenza in abbandono e la mancata ottemperanza alle prescrizioni amministrative
artt. 318-bis e seguenti d.lgs. n. 152 del 2006
procedura estintiva ambientale richiamata come indice della modesta rilevanza del fatto, ma la mancata esecuzione delle prescrizioni è stata valutata in senso ostativo alla particolare tenuità
art. 164, comma 4, c.p.
esclude la sospensione condizionale della pena quando sussistono precedenti ostativi, senza distinzione in base alla risalenza temporale
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente l'aumento oltre il massimo della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è appellata nonostante l'inappellabilità prevista dalla legge, il giudice dell'impugnazione deve verificare se l'atto possa essere conservato come ricorso per cassazione, ma tale conservazione non consente di trasformare un mezzo di gravame effettivamente voluto e sostanzialmente diretto al merito in un ricorso di legittimità ammissibile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio o chiedono acquisizioni documentali e rinnovazione istruttoria, perché tali attività sono estranee al giudizio di legittimità.
- La qualificazione di un veicolo in stato di abbandono come rifiuto può fondarsi su elementi oggettivi di degrado e inutilizzabilità, quali danni strutturali, corrosione, assenza di componenti essenziali e impossibilità di normale movimentazione; la mera prospettazione difensiva di un parcheggio temporaneo non è sufficiente se non si confronta con la motivazione del giudice di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche quando la condotta successiva dell'autore mostri mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'ambito di una procedura estintiva ambientale, essendo tale comportamento valutabile negativamente ai fini della tenuità dell'offesa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi di valutazione; in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito su elementi già implicitamente o esplicitamente disattesi.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se sussistono precedenti ostativi rilevanti ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p., senza che assuma rilievo la sola anzianità di tali precedenti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, potendo la Corte determinarla equitativamente nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
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