Ordinanza n. 83/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza Sindacale -OMISSIS- del 2 ottobre 2025 contingibile e urgente ex art 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 emessa dal Sindaco del Comune di Vico del Gargano (FG) per la messa in sicurezza e il ripristino igienico-sanitario per l’immobile in stato di degrado sito al -OMISSIS-, notificata a mezzo Ufficio Messi del Comune di -OMISSIS- con ritiro in Casa Comunale in data 27 ottobre 2025. Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad esso ricorrente, in virtù dell’articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza e il ripristino igienico-sanitario di un immobile in stato di degrado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un'ordinanza sindacale adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, relativa a interventi di messa in sicurezza e ripristino igienico-sanitario di un immobile degradato. Ha inoltre riservato la proposizione di una domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, concentrandosi sulla verifica dei presupposti cautelari.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo propria la giurisdizione e competenza, il Collegio ha rilevato, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, l'assenza di un congruo periculum in mora: il pregiudizio lamentato è stato qualificato come meramente patrimoniale, poiché gli interventi di messa in sicurezza risultano sostanzialmente vantaggiosi per il ricorrente, e non presenta quindi i requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la sospensione. Il TAR ha inoltre considerato che la sospensione potrebbe protrarre indefinitamente una situazione di pericolo per la collettività; nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha dunque ritenuto prevalente l'esigenza di sicurezza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni di equità. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale base della riserva di proposizione della domanda risarcitoria.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata negata per difetto di un congruo periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale non integra, di regola, il requisito del periculum in mora quando non siano allegati specifici profili di gravità e irreparabilità.
- La sospensione cautelare di un'ordinanza diretta alla messa in sicurezza di un immobile deve essere negata quando possa protrarre una situazione di pericolo per la collettività; nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse patrimoniale del destinatario.
- La domanda cautelare è respinta quando, anche a un sommario esame, non risulti dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
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