Sentenza n. 1673/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del diniego di visto in ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul e comunicato in data 15.09.2025, protocollo n. 20250023548; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto nazionale di ingresso per motivi di studio, funzionale alla frequenza di un corso di laurea magistrale in Architettura presso un’università italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto comunicato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul, deducendo l’illegittimità della valutazione con cui l’Amministrazione aveva ritenuto insussistenti i requisiti economici e abitativi necessari per l’ingresso per motivi di studio. La ricorrente aveva documentato la disponibilità di un deposito bancario a lei intestato di euro 19.282,99, di un conto corrente con saldo di 8.161,00 dollari, di ulteriori somme depositate in valuta dello Stato di provenienza e di una garanzia economica prestata da una cittadina italiana. Quanto all’alloggio, aveva prodotto la prenotazione di una sistemazione per il periodo iniziale del soggiorno, successivamente revocata a causa del ritardo nella definizione del procedimento amministrativo. In via preliminare, il TAR ha escluso l’inammissibilità del ricorso per procura invalida, rilevando che era stata depositata una procura alle liti valida, munita dei requisiti formali per essere utilizzata in Italia e anteriore all’introduzione del giudizio. Nel merito, la ricorrente ha contestato il difetto dei presupposti del diniego e, in particolare, l’eccesso di potere nella valutazione della disponibilità economica e dell’alloggio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di visto. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione bancaria e la garanzia economica prodotte smentissero la conclusione amministrativa circa l’insufficienza dei mezzi di sostentamento, alla luce dei requisiti indicati dalla circolare ministeriale del 15 aprile 2025. Ha inoltre ritenuto giustificata la revoca della prenotazione alberghiera, poiché determinata dal ritardo dell’Amministrazione nella definizione del procedimento, e ragionevole che una sistemazione più stabile fosse individuata dopo l’ingresso in Italia. Il giudice ha quindi ravvisato il vizio di eccesso di potere. Ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Circolare MUR 15 aprile 2025 sulle procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti internazionali
“Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto” quantificati in euro 534,41 al mese, pari a euro 6.947,33 annuali, nonché “un idoneo alloggio nel territorio nazionale”.
La circolare individua i requisiti economici e abitativi rilevanti per il rilascio del visto nazionale per motivi di studio; il TAR ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostrasse il requisito economico e rendesse giustificata la revoca della prenotazione abitativa.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto nazionale per motivi di studio, la valutazione del requisito economico deve confrontarsi concretamente con la documentazione bancaria e con le garanzie economiche prodotte dall’interessato; il diniego è illegittimo per eccesso di potere quando tali elementi dimostrano una disponibilità superiore alla soglia richiesta e l’Amministrazione non ne considera adeguatamente il significato.
- La revoca della prenotazione alberghiera inizialmente prodotta a sostegno della domanda di visto può essere giustificata dal ritardo nella definizione del procedimento amministrativo e non esclude di per sé la sussistenza del requisito abitativo, qualora sia ragionevole che il richiedente individui una sistemazione più stabile dopo l’ingresso nel territorio nazionale.
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