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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25080/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagata)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo di importo superiore a un milione di euro disposto nei confronti di una donna in relazione a condotte originariamente contestate come circonvenzione di incapace ai danni della zia. Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro ritenendo, da un lato, prescritte le ipotesi di circonvenzione e, dall’altro, non procedibili per difetto di querela le ipotesi di appropriazione indebita ricavate da una riqualificazione di parte della contestazione; residuava soltanto un fumus di autoriciclaggio, ma mancava una adeguata motivazione sul periculum in mora. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge sostanziale, contestando la riqualificazione di alcuni episodi in termini di appropriazione indebita anziché di circonvenzione di incapace, con riferimento alla vicenda della intestazione di un conto corrente cointestato e delle successive movimentazioni. La difesa e il Procuratore generale hanno chiesto l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la reale ratio della decisione impugnata, cioè la autonoma e decisiva carenza di motivazione sul periculum in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha riconosciuto che la censura sulla riqualificazione dei fatti da circonvenzione di incapace ad appropriazione indebita era, in astratto, fondata, richiamando l’orientamento più recente che qualifica la circonvenzione come reato di danno e non di pericolo. Tuttavia ha rilevato che il provvedimento del Tribunale si reggeva anche su una autonoma e decisiva argomentazione: la mancanza di motivazione sul periculum in mora ai fini del sequestro preventivo. Poiché il ricorso non investiva tale profilo, l’eventuale accoglimento del solo motivo dedotto non avrebbe comunque consentito di ottenere il ripristino della misura reale, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale disciplina del sequestro preventivo e della necessità di motivare il periculum in mora

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    citato per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    citato per la trattazione camerale senza presenza delle parti

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    richiamato solo per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • art. 646 c.p.

    menzionato in relazione alla riqualificazione di alcuni episodi come appropriazione indebita

  • art. 643 c.p.

    richiamato come base dell’originaria imputazione di circonvenzione di incapace

  • art. 648-bis c.p.

    richiamato in relazione all’autoriciclaggio residuato dopo la riqualificazione

  • art. 125 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il passaggio sulla motivazione del provvedimento attiene all’obbligo motivazionale della misura

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione del pubblico ministero contro l’ordinanza di riesame sul sequestro preventivo, sussiste carenza di interesse quando la censura investe solo il fumus commissi delicti ma non contesta l’autonoma ratio decisoria relativa al periculum in mora, poiché anche un eventuale accoglimento non determinerebbe il ripristino della misura.
  • La circonvenzione di persone incapaci va intesa come reato di danno: l’azione manipolatoria si perfeziona con l’induzione alla stipulazione o al compimento di un atto che produca un effetto giuridico dannoso; non è sufficiente una mera situazione di pericolo.
  • Quando il giudice del riesame riqualifica alcuni episodi in un diverso titolo di reato, la critica del ricorrente deve confrontarsi con tutte le rationes poste a base della decisione, comprese quelle autonome sulla legittimità della misura reale.
  • Nel sequestro preventivo il provvedimento deve dare conto, con elementi fattuali concreti, delle ragioni per cui i beni potrebbero essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati nelle more del giudizio; la mancanza di tale motivazione impedisce di mantenere la misura.
  • L’interesse a impugnare richiede una utilità concreta e attuale: non è sufficiente ottenere una correzione teorica della motivazione se ciò non potrebbe condurre a una decisione favorevole sul piano dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieSequestroAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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