Cassazione Civile, Ordinanza n. 24212/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (rivenditore)
La controversia
Una società produttrice di un banco prova freni per veicoli ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna della società venditrice, originata dalla domanda del cliente finale che aveva acquistato il macchinario per la propria autofficina e lamentava anomalie di funzionamento. Nel giudizio di merito il cliente aveva chiesto la risoluzione della vendita per vizi e il risarcimento del danno; la venditrice, a sua volta, aveva chiamato in garanzia la produttrice per essere manlevata. La ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice avesse pronunciato oltre il chiesto o su una domanda diversa; 2) nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo per assoluta incertezza delle ragioni della domanda; 3) violazione della disciplina del codice del consumo / responsabilità del produttore, assumendo che la Corte d'appello avesse impropriamente ricondotto la fattispecie alla responsabilità aquiliana del produttore; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese anche in favore del cliente finale, nonostante tra questi e la ricorrente non vi fosse stata alcuna domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure processuali perché l'atto di chiamata descriveva in modo sufficiente il bene, i vizi lamentati e il nesso con il contratto di vendita, consentendo alla terza chiamata un pieno esercizio del diritto di difesa; inoltre ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda di garanzia era coerente con petitum e causa petendi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che la decisione di merito non si era fondata sulla responsabilità del produttore in sé, ma sull'inadempimento contrattuale della produttrice verso la rivenditrice, nell'ambito di una vendita a catena, con macchinario già affetto da vizi o difetti originari. Infine, ha giudicato corretta la condanna alle spese d'appello anche nei confronti del cliente finale, poiché la ricorrente aveva impugnato anche il capo relativo alla domanda principale, rendendo applicabile il principio di soccombenza e causalità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è infondata quando la domanda di garanzia risulti coerente con il contenuto dell'atto introduttivo e non vi sia pronuncia su una causa petendi diversa da quella dedotta.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione, la denuncia di nullità processuali consente l'esame diretto degli atti solo se il ricorso rispetta gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
L'accesso diretto agli atti da parte della Corte presuppone il deposito degli stessi secondo i requisiti di legge.
art. 1490 c.c.
Il richiamo alla garanzia per vizi nella vendita fonda la chiamata in causa del venditore a monte o del produttore in una vicenda di vendita a catena.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e, più in generale, il principio di causalità, sicché possono essere poste a carico di chi abbia causato la lite o abbia impugnato anche il capo relativo a un determinato soggetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo per indeterminatezza della domanda non ricorre quando dal contenuto complessivo dell'atto risultino identificati il bene controverso, i vizi dedotti e il collegamento con il rapporto contrattuale rilevante, in modo da consentire al terzo un'adeguata difesa.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità processuale impone alla Corte, entro i limiti degli oneri di specifica indicazione e deposito degli atti, di esaminare direttamente il contenuto degli atti processuali rilevanti.
- In una vendita a catena, la rivendicazione della rivenditrice verso il proprio fornitore può fondarsi sull'inadempimento contrattuale del venditore a monte, quando il bene fornito risulti originariamente viziato o difettoso.
- La qualificazione giuridica data dal giudice di merito va letta con riferimento alla ratio decidendi effettiva: se la decisione si fonda sull'inadempimento contrattuale, non è censurabile per asserita applicazione della disciplina della responsabilità del produttore.
- La condanna alle spese processuali può essere pronunciata anche in favore di un soggetto non destinatario di specifiche domande, se la parte soccombente ha impugnato anche il capo di sentenza che lo riguarda e ha quindi causato la sua partecipazione al grado di giudizio.
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