Sentenza n. 325/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza n. 505/2023 emessa dal Tribunale di Livorno, sezione Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 549/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta Docente per quattro anni scolastici, nella misura di 500 euro annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta nonché a rifondere le spese di lite. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 22 febbraio 2024, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e che la sentenza non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accogliendo la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, qualora non vi avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato del Tribunale di Livorno e di dare esecuzione alla condanna relativa alla Carta Docente entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato e per nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È richiamato quale fondamento normativo del diritto alla Carta Docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.
DPCM 23 settembre 2015
È richiamato quale disciplina attuativa della Carta Docente oggetto della condanna contenuta nella sentenza ottemperanda.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 4 l. 20 marzo 1968, n. 74
Non determinabile dal testo; la sentenza richiama soltanto genericamente gli accessori di legge sulle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo non sia stato impugnato.
- In presenza di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto una prestazione amministrativa, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al comando giudiziale entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire alla scadenza del termine assegnato qualora l’amministrazione persista nell’inadempimento, anche prevedendo la facoltà di delega.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell’amministrazione inadempiente alle spese del processo e al rimborso del contributo unificato.
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