Sentenza n. 3235/2026 - Milano, Sezione 1
per L’OTTEMPERANZA alla sentenza n. 767/2025, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, Prima Sezione Civile – Lavoro, in data 11/08/2025, pubblicata il 12/08/2025, con la quale è stato definito il procedimento n. 1796/2024 R.G. tra la parte ricorrente e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, passata in giudicato, in riferimento alle spese legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 767/2025 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 910,00 per spese di lite, oltre spese generali, contributo unificato di euro 49,00 e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria, ma l’Amministrazione non aveva eseguito la statuizione. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando il passaggio in giudicato della sentenza civile, l’assenza di contestazioni da parte del Ministero e la persistente mancata esecuzione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla statuizione sulle spese legali entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato e degli obblighi da essa derivanti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, consente il ricorso ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un’Amministrazione statale, di una statuizione pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può fissare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta un compenso ulteriore per l’attività di commissario ad acta.
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