Cassazione Civile, Ordinanza n. 22366/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione di un candidato a una procedura selettiva indetta dalla società ricorrente per l’accesso a un corso di formazione finalizzato al reclutamento di controllori del traffico aereo. Il candidato superava le prime fasi della selezione, ma veniva dichiarato inidoneo in sede di visita medica da una struttura sanitaria esterna; sulla base di tale giudizio la società gli comunicava la mancata ammissione al corso. Dopo l’impugnazione amministrativa, la Commissione medica d’appello lo giudicava invece idoneo. Il candidato chiedeva quindi alla società di essere inserito nel corso o, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance per non aver potuto proseguire nel percorso selettivo e formativo. Nei gradi di merito la domanda risarcitoria veniva accolta almeno in parte; la società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: 1) errata qualificazione della controversia e della competenza del giudice del lavoro; 2) violazione delle norme sulla responsabilità e sull’onere della prova, sostenendo l’assenza di colpa propria e di nesso risarcibile; 3) motivazione apparente sulla propria responsabilità; 4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la natura della selezione, la condotta diligente della società e l’impossibilità di inserire tardivamente il candidato nel corso; 5) violazione delle norme sul danno e sulla prova della perdita di chance; 6) ulteriore denuncia di motivazione apparente e carente quantificazione del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione riguardava la distribuzione interna degli affari tra sezione lavoro e altre sezioni del medesimo tribunale, non una questione di competenza; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di corrispondenza alla reale ratio della sentenza impugnata; ha ritenuto infondato il terzo, escludendo che la motivazione fosse apparente; ha respinto il quarto perché le circostanze dedotte non integravano fatti storici decisivi omessi; ha dichiarato inammissibile il quinto, rilevando che la sentenza d’appello si fondava anche sulla mancata riproposizione in appello del difetto di allegazione e che tale autonoma ratio era sufficiente; ha infine dichiarato inammissibile il sesto per genericità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la decisione di merito favorevole al candidato quanto al riconoscimento della responsabilità risarcitoria per la mancata ammissione al corso di formazione. La Corte ha escluso che le censure investissero validamente questioni di competenza, ha ritenuto corretta la ricostruzione della responsabilità della società per l’uso del giudizio medico erroneo senza attendere l’esito dell’impugnazione amministrativa, ha confermato l’adeguatezza della motivazione della sentenza d’appello e ha considerato inammissibili o infondati i motivi che contestavano la prova e l’allegazione del danno da perdita di chance. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è tenuta, ove dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 409 c.p.c.
la distribuzione delle controversie tra giudice del lavoro e altre sezioni del medesimo ufficio non integra una questione di competenza in senso tecnico
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura, ma non decisivo perché la doglianza sulla competenza è stata ritenuta inammissibile
art. 2043 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la critica e conferma la tenuta della responsabilità risarcitoria
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la critica e non esclude la responsabilità della società
art. 113 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla censura sulla decisione di merito
art. 414 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento agli oneri di allegazione del ricorso introduttivo
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie le censure sull’onere della prova
art. 132, n. 4 c.p.c.
richiamato per la doglianza di motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per la doglianza di motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
il motivo formulato come questione di competenza è dichiarato inammissibile perché non attinente alla competenza in senso tecnico
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
i motivi ex n. 3 sono in parte inammissibili e in parte infondati perché non colgono la reale ratio della decisione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la Corte esclude l’inesistenza o apparenza della motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame non ricorre quando vengono dedotti elementi già considerati o mere difese, non fatti storici decisivi
art. 1223 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sul danno; la Corte non accoglie la censura
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prova; la Corte non accoglie la censura
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prova; la Corte non accoglie la censura
art. 432 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prova del danno; la Corte non accoglie la censura
art. 38 d.P.R. n. 566/1988
richiamato come base del ricorso alla Commissione medica d’appello avverso il giudizio di inidoneità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato implicitamente nella statuizione finale sull’ulteriore contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- La distinzione tra distribuzione interna delle cause tra sezioni del medesimo tribunale e competenza in senso tecnico esclude l’utilizzabilità del motivo ex art. 360, n. 2, c.p.c. quando la censura riguarda solo la ripartizione degli affari.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile se il giudice di merito ha già considerato il fatto storico dedotto oppure se la censura concerne soltanto una diversa lettura difensiva o valutativa dei medesimi elementi.
- La motivazione è apparente solo quando manca un apparato argomentativo minimo riconoscibile; non basta che la parte lo ritenga insufficiente o non condivisibile.
- Una procedura selettiva finalizzata al reclutamento mediante formazione può fondare una responsabilità risarcitoria per la mancata ammissione al corso se l’esclusione deriva dall’utilizzo di un giudizio erroneo non ancora stabilizzato dall’esito dell’impugnazione prevista.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione della colpa e del nesso causale.
- Quando una sentenza d’appello si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non aggredisce tutte le basi argomentative idonee da sole a sorreggere la decisione.
- La questione del difetto di allegazione o di prova deve risultare devoluta in appello in modo specifico; in mancanza, la relativa censura non può essere utilmente riproposta in cassazione.
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