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Ordinanza

Ordinanza n. 1113/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di esclusione del 18 novembre 2025, prot. 6874 notificato via pec in pari data, del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito territoriale di Novara, recante esclusione del ricorrente dal concorso per titoli e d esami per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, c. 7, D.M. 26.10.2023, n. 205 bandito con DDG 3059 del 10.12.2024 - Classe di concorso A061, PNNR2, per pretesa e malintesa carenza dei titoli di partecipazione al concorso e pretesa mancata produzione all'Amministrazione; - di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo; nonché per l'accertamento - del possesso in capo al ricorrente dei titoli di partecipazione al concorso spesi ed autocertificati, nonché prodotti via pec e mail all'Amministrazione sin dalla data in cui sono stati presentati e conosciuti dalla stessa Amministrazione e per la condanna della stessa Amministrazione a riconoscerli ed applicarli ex tunc al ricorrente e a non porli più in discussione per tutte le analoghe o identiche procedure concorsuali pregresse, in itinere e/o future

Giustizia amministrativa202601094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione da un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria, classe di concorso A061, motivato dalla ritenuta carenza o mancata produzione dei titoli di partecipazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di esclusione dalla procedura concorsuale, deducendo il possesso dei titoli di partecipazione dichiarati e autocertificati e sostenendo di averli trasmessi all'Amministrazione, anche mediante PEC e posta elettronica, sin dal momento della presentazione della domanda. Ha chiesto, oltre alla sospensione dell'efficacia dell'esclusione, l'accertamento del possesso dei titoli e la condanna dell'Amministrazione a riconoscerli e applicarli anche con effetto retroattivo e in procedure concorsuali analoghe o identiche. Il testo dell'ordinanza non riporta la specifica articolazione dei motivi di legittimità, ma evidenzia la necessità di chiarimenti sulla procedura di accertamento dei titoli professionali indicati dal ricorrente e sulle modalità con cui è stato verificato il titolo autocertificato richiamato nel provvedimento di esclusione. Il ricorso è stato inoltre ritenuto connesso a un altro giudizio pendente tra le medesime parti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere espressamente il provvedimento di esclusione. Ha disposto la conversione del rito, ritenendo applicabile il rito previsto per le controversie relative a procedure amministrative connesse a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR. Ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, assegnando quindici giorni per la notifica e ulteriori cinque giorni per il deposito della prova, qualificando entrambi i termini come perentori e prevedendo, in caso di inosservanza, l'improcedibilità del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero, che dovrà fornire entro quarantacinque giorni chiarimenti scritti sulla procedura di accertamento dei titoli professionali indicati dal ricorrente e sulle modalità di verifica del titolo autocertificato richiamato nell'esclusione, con avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Le esigenze cautelari sono state ritenute soddisfatte dalla fissazione dell'udienza pubblica di merito al 6 maggio 2026, in concomitanza con la causa connessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    È stato individuato dal TAR quale fondamento della conversione del rito, in quanto la controversia è stata ritenuta relativa a una procedura amministrativa connessa a interventi finanziati con risorse PNRR.

  • art. 64 c.p.a.

    Il TAR ha avvertito l'Amministrazione che la mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la tutela può essere accordata anche mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale misura sia ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari senza disporre la sospensione espressa dell'atto impugnato.
  • Quando il numero elevato dei controinteressati renda difficoltosa l'integrazione ordinaria del contraddittorio, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, fissando termini perentori sia per la notificazione sia per il deposito della relativa prova e collegando alla loro inosservanza l'improcedibilità del ricorso.
  • Qualora la decisione richieda una ricostruzione della procedura amministrativa di verifica dei titoli dichiarati dal candidato, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire chiarimenti scritti sulle attività di accertamento svolte e sulle ragioni dell'esclusione, avvertendo che l'inottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
  • La connessione tra controversie riguardanti la posizione concorsuale del medesimo candidato può giustificare la fissazione della trattazione del merito nella medesima udienza, anche quale modalità di soddisfazione delle esigenze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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