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Sentenza

Sentenza n. 524/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento alla sentenza n. 447/2023 emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. R.G. 548/2023.

Giustizia amministrativa202500726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 447/2023 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro, quanto al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del pagamento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 447/2023 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, il Ministero ha eseguito il pagamento delle somme dovute, successivamente alla proposizione dell'azione. Con memoria del 23 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato l'intervenuta ottemperanza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna dell'amministrazione alle spese di lite, poiché il pagamento era intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato per effetto del pagamento eseguito dal Ministero. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. La condanna alle spese è stata motivata dal fatto che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione dell'azione di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un'azione di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa pienamente l'interesse del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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