Sentenza del 05/02/2015 n. 700 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Accertamento - Notifica al contribuente dopo il decesso - Comune impositore e Comune di nascita - Identità - Comunicazione dei coeredi ex art. 65 DPR 600/73 - Non necessita - Solidarietà passiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno contestato la validità dell’accertamento e della relativa notifica, sostenendo che il Comune non potesse eccepire la mancata comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, del DPR 600/1973. Poiché il contribuente era nato nello stesso Comune impositore, l’Amministrazione poteva acquisire autonomamente le informazioni sul decesso e sugli eredi tramite le proprie articolazioni amministrative, senza pretendere una certificazione o una comunicazione già conoscibile. È stata inoltre esclusa l’esistenza di una responsabilità solidale passiva degli eredi per l’ICI, sia nella fase di accertamento sia in quella di riscossione.
La decisione
La pretesa del Comune è stata disattesa. Il Comune non può opporre agli eredi la mancata comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, del DPR 600/1973 quando dispone, direttamente o tramite proprie articolazioni, delle informazioni necessarie per conoscere il decesso e individuare gli eredi. Per l’ICI non opera la solidarietà passiva tra coeredi; pertanto ciascun erede non può essere chiamato a rispondere indistintamente dell’intero tributo dovuto dal defunto.
Norme richiamate
Art. 65, comma 2, DPR 600/1973
La mancata comunicazione degli eredi non può essere opposta dal Comune quando l’Amministrazione può conoscere autonomamente il decesso e gli eredi attraverso informazioni già disponibili presso i propri uffici o altre articolazioni pubbliche. Non è legittimo imporre al contribuente la produzione di certificazioni già acquisibili d’ufficio.
Disciplina dell’ICI
Per l’ICI non sussiste solidarietà passiva tra gli eredi, né nella fase di accertamento né in quella di riscossione. La responsabilità deve quindi essere riferita alla rispettiva posizione e quota, senza imputare a un singolo coerede l’intero debito tributario.
Massime di principio
- Un’Amministrazione pubblica non può respingere una posizione o invalidare una notifica per la mancata produzione di dati o certificati che può acquisire autonomamente, anche tramite altri uffici pubblici.
- Quando il contribuente è deceduto, la notifica agli eredi deve rispettare le regole sulla loro individuazione e non può fondarsi soltanto sull’assenza della comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, del DPR 600/1973, se l’ente conosce o può conoscere il decesso.
- In materia ICI, la successione nel debito tributario non comporta automaticamente solidarietà tra coeredi: l’ente deve considerare la posizione individuale di ciascun erede e la relativa quota.
- La mancata comunicazione degli eredi non crea, di per sé, una responsabilità solidale né consente al Comune di pretendere l’intero tributo da uno solo dei coeredi.
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