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Sentenza

Sentenza del 05/02/2015 n. 700 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - ICI - Accertamento - Notifica al contribuente dopo il decesso - Comune impositore e Comune di nascita - Identità - Comunicazione dei coeredi ex art. 65 DPR 600/73 - Non necessita - Solidarietà passiva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli eredi hanno contestato la validità dell’accertamento e della relativa notifica, sostenendo che il Comune non potesse eccepire la mancata comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, del DPR 600/1973. Poiché il contribuente era nato nello stesso Comune impositore, l’Amministrazione poteva acquisire autonomamente le informazioni sul decesso e sugli eredi tramite le proprie articolazioni amministrative, senza pretendere una certificazione o una comunicazione già conoscibile. È stata inoltre esclusa l’esistenza di una responsabilità solidale passiva degli eredi per l’ICI, sia nella fase di accertamento sia in quella di riscossione.

La decisione

La pretesa del Comune è stata disattesa. Il Comune non può opporre agli eredi la mancata comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, del DPR 600/1973 quando dispone, direttamente o tramite proprie articolazioni, delle informazioni necessarie per conoscere il decesso e individuare gli eredi. Per l’ICI non opera la solidarietà passiva tra coeredi; pertanto ciascun erede non può essere chiamato a rispondere indistintamente dell’intero tributo dovuto dal defunto.

Norme richiamate

  • Art. 65, comma 2, DPR 600/1973

    La mancata comunicazione degli eredi non può essere opposta dal Comune quando l’Amministrazione può conoscere autonomamente il decesso e gli eredi attraverso informazioni già disponibili presso i propri uffici o altre articolazioni pubbliche. Non è legittimo imporre al contribuente la produzione di certificazioni già acquisibili d’ufficio.

  • Disciplina dell’ICI

    Per l’ICI non sussiste solidarietà passiva tra gli eredi, né nella fase di accertamento né in quella di riscossione. La responsabilità deve quindi essere riferita alla rispettiva posizione e quota, senza imputare a un singolo coerede l’intero debito tributario.

Massime di principio

  • Un’Amministrazione pubblica non può respingere una posizione o invalidare una notifica per la mancata produzione di dati o certificati che può acquisire autonomamente, anche tramite altri uffici pubblici.
  • Quando il contribuente è deceduto, la notifica agli eredi deve rispettare le regole sulla loro individuazione e non può fondarsi soltanto sull’assenza della comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, del DPR 600/1973, se l’ente conosce o può conoscere il decesso.
  • In materia ICI, la successione nel debito tributario non comporta automaticamente solidarietà tra coeredi: l’ente deve considerare la posizione individuale di ciascun erede e la relativa quota.
  • La mancata comunicazione degli eredi non crea, di per sé, una responsabilità solidale né consente al Comune di pretendere l’intero tributo da uno solo dei coeredi.

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