Sentenza n. 344/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 263/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Sicilia, Sezione prima, che aveva respinto il reclamo contro la relazione del Commissario ad acta e dichiarato estinta la procedura di esecuzione del giudicato
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile la condanna del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale al pagamento di compensi professionali e, successivamente, dal TAR Palermo l'ordine di ottemperanza, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Commissario, insediatosi, aveva riferito l'impossibilità di procedere al pagamento per la mancanza di un bilancio e di un patrimonio propri del Consorzio suscettibili di aggressione, nonché per la grave crisi di liquidità del Consorzio di Bonifica n. 5 di Gela, cui erano riferibili le prestazioni professionali. Il reclamo proposto ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. era stato respinto dal TAR, con estinzione della procedura di esecuzione del giudicato. In appello sono stati dedotti cinque motivi: il primo, relativo all'erroneità dell'affermazione secondo cui il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sarebbe privo di bilancio, patrimonio e risorse, sostenendo che i Consorzi accorpati agissero quali mandatari senza rappresentanza e che il Commissario avrebbe potuto utilizzare le risorse pervenute al Consorzio risultante dall'unificazione; il secondo, concernente la possibilità di utilizzare le contribuzioni regionali spettanti al Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale per il pagamento del debito; il terzo, relativo all'insufficiente istruttoria sulla crisi di liquidità del Consorzio di Bonifica n. 5 di Gela e alla violazione del principio di effettività della tutela, nonché alla possibilità per il Commissario di adottare misure contabili straordinarie o reperire risorse presso la Regione; il quarto, volto a contestare la pertinenza dei principi giurisprudenziali richiamati dal TAR sui limiti dell'ottemperanza amministrativa; il quinto, relativo alla compensazione delle spese del primo grado.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il CGARS ha confermato che, durante il periodo transitorio dell'unificazione, i Consorzi accorpati operano in nome proprio e per conto del Consorzio nel quale sono confluiti, quali mandatari senza rappresentanza. Le Linee guida prevedono che ciascun Consorzio mandatario riscuota e gestisca le entrate relative al proprio ambito territoriale e sostenga le spese, per competenza e residui, ricadenti nel medesimo ambito; pertanto non è possibile imputare a un Consorzio mandatario debiti riferibili a un altro, né utilizzare le risorse del bilancio di un Consorzio per soddisfare i debiti di altro Consorzio in assenza di una specifica base normativa. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguatamente comprovata la crisi di liquidità del Consorzio di Bonifica n. 5 di Gela, sulla base della nota del 28 settembre 2023 e degli elenchi contabili allegati, dai quali emergevano una massa debitoria di circa cinque milioni di euro, pignoramenti e il blocco dei conti bancari. Le delibere relative alle spese legali non hanno dimostrato la disponibilità di risorse del Consorzio risultante dall'unificazione o degli altri Consorzi, poiché ponevano tali spese a carico del bilancio del Consorzio di Gela mandatario. In base alla giurisprudenza richiamata, l'esecuzione amministrativa di una condanna pecuniaria è limitata all'adozione degli atti della procedura contabile di spesa; il Commissario ad acta non è un commissario liquidatore e non può svolgere attività di reperimento coattivo delle risorse, come il pignoramento presso terzi, né imporre il trasferimento di risorse tra distinti bilanci in assenza di base normativa. L'impossibilità fattuale e giuridica di procedere al pagamento costituisce un limite all'esecuzione del giudicato. È stata confermata anche la compensazione delle spese di primo grado e sono state compensate le spese del grado d'appello.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il reclamo contro gli atti o le relazioni del Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 1705 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalle Linee guida per qualificare l'attività dei Consorzi accorpati, durante il periodo transitorio, come mandato senza rappresentanza.
art. 1463 c.c.
ad impossibilia nemo tenetur
Richiamato quale espressione del principio secondo cui l'impossibilità della prestazione produce conseguenze estintive sull'obbligazione.
art. 91 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Invocato dall'appellante a sostegno della richiesta di condanna alle spese del primo grado; il motivo è stato respinto.
Massime di principio
- Nel periodo transitorio di unificazione di più enti, quando la disciplina organizzativa prevede che gli enti accorpati operino quali mandatari senza rappresentanza, ciascun ente conserva la gestione delle entrate e delle spese riferibili al proprio ambito territoriale; in assenza di una specifica base normativa, le risorse di un ente non possono essere utilizzate per soddisfare debiti imputabili a un altro ente.
- Nell'ottemperanza a una condanna al pagamento di una somma di denaro, il Commissario ad acta può adottare gli atti della procedura contabile di spesa, ma non assume la funzione di commissario liquidatore e non può reperire coattivamente risorse, disporre trasferimenti tra patrimoni o bilanci distinti, né esercitare poteri esecutivi propri dell'autorità giudiziaria ordinaria.
- L'esecuzione del giudicato incontra un limite nell'impossibilità fattuale o giuridica sopravvenuta di realizzare la prestazione dovuta; il principio di effettività della tutela non consente al giudice dell'ottemperanza o al Commissario ad acta di imporre attività prive di base normativa o concretamente ineseguibili.
- La presenza di una grave crisi di liquidità può essere adeguatamente dimostrata da atti formali dell'ente e dalla documentazione contabile allegata, senza che il giudice debba disporre ulteriori accertamenti quando l'appellante non fornisca un principio di prova idoneo a contestare specificamente tale ricostruzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →