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Sentenza

Sentenza n. 2664/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 985/2024 in data 18.12.2024

Giustizia amministrativa202503533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva ordinato l’attribuzione della carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di 500 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 985/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, per il valore di 500 euro. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha adempiuto e il ricorrente ha dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza e la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale e la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del titolo dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, ove il comportamento amministrativo abbia reso necessaria l’instaurazione del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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