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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35147/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado che, confermando la condanna per il reato di falsa testimonianza maturata in sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto false le dichiarazioni rese dalla Branca circa lo scambio di messaggi con De Luca nel periodo 15-18 marzo 2019 e nella notte dell'omicidio. Il ricorso deduceva l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione: la Corte d'appello aveva disposto un'integrazione probatoria (perizia sul traffico telefonico) ritenendola necessaria, ma poi aveva deciso di prescindere dal risultato per l'impossibilità materiale di eseguirla; inoltre si censurava il travisamento della prova per aver ritenuto che l'assenza di traffico nei tabulati equivalga alla non esistenza delle comunicazioni segnalate dalla testimone, senza considerare la possibilità di comunicazioni via WhatsApp senza celle attive o l'assenza di back-up/chiarimenti investigativi immediati. Si contestava anche la mancata spiegazione di quanto le dichiarazioni potessero effettivamente influire sul giudizio relativo alla responsabilità per omicidio, alla luce dell'esistenza di forti elementi oggettivi (es. reperti biologici).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando una palese contraddizione e carenza motivazionale nella sentenza impugnata: la perizia disposta era stata considerata indispensabile ma poi ignorata, e la conclusione di falsità delle dichiarazioni della Branca non è adeguatamente sorretta in assenza di valutazioni tecniche sulle questioni sollevate. Inoltre la Corte ha evidenziato la carenza nel descrivere in che modo le dichiarazioni avrebbero potuto incidere concretamente sul giudizio di responsabilità dell'imputato per omicidio. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, invitando a colmare le lacune e risolvere le contraddizioni evidenziate.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza sulla natura del reato di falsa testimonianza

    Sez.6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. 2012, De Gennaro, Rv. 252629

    Il reato di falsa testimonianza è di pericolo: non è necessario che la dichiarazione falsa abbia effettivamente tratto in inganno il giudice che l'ha raccolta; è sufficiente che la dichiarazione sia astrattamente idonea a influenzare la formazione del convincimento.

  • Principio processuale sull'integrazione probatoria in appello dopo rito abbreviato

    L'integrazione probatoria disposta d'ufficio in sede di appello dopo un giudizio celebrato con rito abbreviato è eccezionale e ammessa solo se il giudice la ritiene assolutamente necessaria perché potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione complessiva degli elementi acquisiti; se la prova tecnica è ritenuta decisiva, la decisione finale non può prescindere senza adeguata motivazione.

  • Principio probatorio sulla acquisizione tempestiva dei dati tecnici (tabulati/chat)

    La mancata acquisizione immediata di dati tecnici (es. tabulati, back-up delle chat) limita la possibilità di accertamento successivo; in assenza di valutazioni tecniche specifiche non è corretto dedurre automaticamente, dall'assenza di riscontri documentali tardivi, la falsità delle dichiarazioni rese.

Massime di principio

  • Se il giudice dispone una prova tecnica ritenendola necessaria, non può poi prescindere dal suo risultato senza motivazione solida: ciò determina contraddittorietà e impone la rinnovazione o la riletta istruttoria.
  • L'assenza di riscontri nei tabulati o nelle chat recuperate tardivamente non prova di per sé che una comunicazione non sia mai avvenuta, specie quando mancano acquisizioni immediate o back-up; il giudice deve valutare e motivare tecnicamente questa lacuna prima di trarre conclusioni sfavorevoli sul teste.
  • Nel valutare la sussistenza della falsa testimonianza va sempre individuato in che misura e con quali modalità la dichiarazione potesse astrattamente influire sul convincimento del giudice chiamato a decidere; serve motivazione concreta che colleghi la falsità denunciata alla possibile alterazione del giudizio.
  • In caso di processo originariamente celebrato con il rito abbreviato, l'integrazione probatoria in appello resta rimedio eccezionale e deve essere giustificata dalla potenziale incidenza sulla valutazione complessiva delle prove; la Corte di merito deve evitare contraddizioni tra la necessità dichiarata di nuova prova e la decisione di non utilizzarla.
  • Quando dichiarazioni testimoniali contrastano con forti elementi di prova oggettiva (es. reperti biologici), la Corte deve esplicitare come e in quale misura le prime avrebbero potuto cambiare la valutazione complessiva, evitando affermazioni generiche di rilevanza o irrilevanza.

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