Cassazione Civile, Ordinanza n. 31993/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia tra privati riguardava la riforma parziale di una decisione del Tribunale di Civitavecchia: la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato non dovuta una somma di euro 4.500,00 riconosciuta a titolo di danno morale non patrimoniale, oltre accessori. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore. Le parti intimate non hanno svolto difese in cassazione e non hanno contestato la rinuncia, né hanno preso posizione sulle spese, essendo stato dichiarato un accordo sul punto nell'atto di rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso per cassazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha escluso la necessità di esaminare i singoli motivi di ricorso, ha precisato che la rinuncia non richiede accettazione della controparte nel giudizio di cassazione e ha ritenuto che, non essendovi attività difensiva degli intimati, nulla dovesse disporsi sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
Non si applica al giudizio di cassazione; pertanto la rinuncia al ricorso non richiede accettazione della controparte per produrre effetti estintivi.
art. 390 c.p.c.
Disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto i relativi requisiti di legge risultano adempiuti.
art. 391 c.p.c.
Consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia rituale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se rituale e sottoscritta dalla parte e dal difensore, è sufficiente a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata e di contestazione dell'accordo sulle spese, la Corte può disporre che nulla sia dovuto per le spese del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la misura è eccezionale e di stretta interpretazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31958/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31959/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31960/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31962/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31964/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31965/2025 del 09/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →