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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19521/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso, proposta da una contribuente ai sensi della legge n. 296/2006, per ottenere il rimborso del 50% dell'IRPEF versata nell'anno 2004, rimasta senza risposta e quindi respinta per silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale aveva però dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata notificata il 4 ottobre 2012 e che l'appello risultasse notificato il 4 dicembre 2012, oltre il termine. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 16, 20, 21, 53 e 61 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, nel processo tributario, ai fini della tempestività della notifica a mezzo posta è sufficiente la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, provata nel caso concreto dall'elenco delle raccomandate consegnate con timbro datario del 30 novembre 2012; con il secondo deduce violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avrebbe anche deciso nel merito senza adeguata motivazione, pur dopo aver dichiarato l'appello inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la prova della tempestiva consegna dell'atto all'ufficio postale mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro datario del 30 novembre 2012, equipollente alla ricevuta di spedizione. Di conseguenza ha ritenuto che l'appello fosse stato proposto entro il termine del 3 dicembre 2012 e che la CTR avesse errato nel dichiararne l'inammissibilità per tardività. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per carenza di interesse. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato quale parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto con i motivi di ricorso

  • artt. 16, 20, 21, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati per sostenere che, nel processo tributario, la tempestività della notificazione dell'atto può essere provata dalla data di consegna all'ufficio postale risultante da documentazione equipollente

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    invocato per censurare la motivazione della decisione di merito resa dalla CTR nonostante la declaratoria di inammissibilità

  • art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.

    richiamato dall'intimata per eccepire l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di sommaria esposizione dei fatti di causa

  • legge n. 296/2006

    indicata come base normativa dell'istanza di rimborso del 50% dell'IRPEF versata nel 2004

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ai fini della tempestività della notificazione di un atto spedito per posta, la data rilevante può essere provata dalla consegna all'ufficio postale risultante dall'elenco delle raccomandate, purché tale elenco rechi il timbro datario dell'ufficio postale e il riferimento identificativo dell'atto.
  • L'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione, se munito di timbro datario postale, può avere valore certificativo equipollente alla ricevuta di spedizione, anche quando sull'avviso di ricevimento manchino o siano incerti i dati relativi alla spedizione.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile un'impugnazione per tardività, ogni successiva pronuncia sul merito è priva di effetti giuridici, perché il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi; la parte soccombente deve quindi censurare anzitutto la declaratoria di inammissibilità.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di sommaria esposizione dei fatti non può essere accolta quando dal ricorso sia comunque possibile ricostruire l'oggetto della controversia, le questioni controverse e la ragione decisiva della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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