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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28044/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio della motivazione per aver negato l'applicazione della disciplina del reato continuato. La difesa, con unica censura, ha sostenuto che più condanne (tre sentenze emesse fra il 12/07/2021 e il 28/07/2022, irrevocabili in date successive) attengono a fatti commessi in periodo e luoghi ravvicinati (Velletri e Rocca di Papa, marzo-aprile 2021), con elementi di omogeneità e medesimi modus operandi, e che in sede di cognizione alcuni di quei reati erano già stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione (in particolare nella sentenza del 28/07/2022 erano unificate condotte tra loro). La difesa ha inoltre rilevato che reati apparentemente eterogenei (resistenza a pubblico ufficiale; violazioni aggravate ex art. 80 DPR 309/1990) erano già stati posti in continuazione in sede cognitiva con le violazioni in materia di stupefacenti; il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente motivato la disapplicazione della continuazione, né avrebbe considerato la contiguità spazio-temporale e la sistematicità dell'attività di piccolo spaccio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Velletri per un nuovo e più approfondito esame dell'istanza ex art. 671 c.p.p. La Corte ha censurato il giudice dell'esecuzione per avere negato il riconoscimento della continuazione senza confrontarsi con le valutazioni già espresse in sede di cognizione e senza fornire motivazioni concrete e ancorate alle risultanze delle sentenze di merito; ha ricordato i criteri e gli indici necessari per il riconoscimento della continuazione e ha disposto che il Tribunale valuti nuovamente la richiesta, in piena libertà ma tenendo conto dei rilievi formulati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione; il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione, deve confrontarsi con le valutazioni di cognizione e motivare specificamente ogni eventuale disallineamento.

  • art. 81 cod. pen.

    Prevede il concorso formale e materiale e la disciplina della continuazione; la sua interpretazione richiede la verifica di indicatori quali omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità e programmazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che sanziona le violazioni in materia di stupefacenti; nella fattispecie, più violazioni dell'art. 73 sono state valutate alla luce della continuità dell'attività di spaccio.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990 (comma 1)

    Circostanza aggravante per talune violazioni della normativa sugli stupefacenti; la presenza di fattispecie aggravate non esclude automaticamente la valutazione della continuazione se, in sede di cognizione, quelle aggravate erano state unificate con le altre condotte.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza di legittimità che richiama gli indici concreti necessari per riconoscere la continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e sottolinea che la presenza isolata di alcuni indici non è sufficiente se i fatti appaiono frutto di determinazione estemporanea.

  • Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 (Madonia)

    Giurisprudenza che afferma il peso del decorso del tempo: maggiore è il lasso temporale tra le violazioni, più improbabile è l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata.

  • Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001 (Ibba) e successivi orientamenti

    Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può ignorare la valutazione già svolta in sede di cognizione quando questa abbia ritenuto la continuazione tra alcuni reati; in caso di disaccordo deve motivare puntualmente e confrontarsi con la ratio decidendi del giudice della cognizione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede verifica puntuale degli indici concreti: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità e programmazione degli episodi.
  • Il decorso del tempo è un elemento decisivo: l'ampiezza del lasso temporale fra le violazioni indebolisce la tesi della programmazione unitaria, salvo altri elementi concreti contrari.
  • Se in sede di cognizione alcuni reati sono stati già ritenuti avvinti dalla continuazione, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con tale valutazione e motivare specificamente l'eventuale diversa decisione, sulla base di dati concreti tratti dalle sentenze.
  • La mera presenza di reati con profili di eterogeneità (es. reato di resistenza) non esclude il riconoscimento della continuazione quando, in sede di cognizione, tali reati siano stati già unificati nella medesima continuità con le violazioni principali.
  • In caso di motivazione carente o contraddittoria del giudice dell'esecuzione sul punto, la Corte di legittimità può disporre l'annullamento con rinvio perché venga effettuato un nuovo, più approfondito esame dell'istanza ex art. 671 c.p.p.

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