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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00789/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, nei confronti di un odontoiatra, ha rideterminato in via analitico-induttiva il reddito dichiarato per il 2004, con riprese ai fini IRPEF e IRAP. Sulla base di quell'accertamento e di un originario decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso del contribuente contro l'avviso, l'Amministrazione ha iscritto a ruolo le somme in due riprese, emettendo due cartelle di pagamento. Il contribuente ha impugnato le cartelle e la CTP le ha annullate; in appello la CTR ha sospeso il giudizio, ritenendo pregiudiziale la definizione della causa sull'avviso di accertamento. Successivamente la CTR ha dichiarato estinto il processo per inattività delle parti, reputando tardiva l'istanza di trattazione presentata dall'Agenzia oltre sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione per tardività dell'istanza di riassunzione senza individuare correttamente il dies a quo del termine semestrale e senza considerare che la sospensione era stata disposta in un contesto processuale non correttamente ricostruito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenuti connessi. Ha rilevato che la motivazione della CTR era internamente contraddittoria: da un lato affermava che agli atti non vi fosse prova certa della cessazione della causa di sospensione, dall'altro dichiarava tardiva l'istanza di trattazione e quindi l'estinzione del giudizio. La Suprema Corte ha anche chiarito che, nel processo tributario, l'estinzione per inattività delle parti richiede un'omissione specifica di atti d'impulso previsti dalla legge e non può derivare da una mera inerzia o dall'attesa di provvedimenti del giudice. Inoltre, poiché la CTR non aveva correttamente individuato il momento di cessazione della causa di sospensione del giudizio pregiudicante, non era possibile far decorrere da lì il termine semestrale per la riassunzione. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro di legittimità della motivazione e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la decisione è fondata soprattutto sulla contraddittorietà logica della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama la necessità di una motivazione non manifestamente illogica né irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992

    La ripresa del processo sospeso deve avvenire entro sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione mediante istanza di trattazione; il termine decorre da un fatto processuale effettivamente individuato e provato.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'estinzione per inattività delle parti è configurabile solo quando la legge imponga il compimento di specifici atti d'impulso entro un termine perentorio; non basta una generica inerzia o l'attesa di provvedimenti del giudice.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente la sospensione del processo quando la decisione dipende dalla definizione di altra controversia pregiudiziale.

  • art. 27 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il decreto presidenziale di inammissibilità emesso all'esame preliminare del ricorso.

  • art. 28 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il reclamo contro il decreto presidenziale di inammissibilità e la sua successiva revoca.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Dopo la revoca dell'inammissibilità avrebbero dovuto essere adottati i provvedimenti di fissazione della trattazione e nomina del relatore.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Fondamento della cassazione con rinvio dopo l'accoglimento del ricorso.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme agli artt. 384 e 385 c.p.c. per la cassazione con rinvio e per la regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la declaratoria di estinzione per inattività delle parti richiede la mancata compiuta di atti d'impulso espressamente previsti dalla legge; non è sufficiente una generica inerzia processuale o il semplice stallo del procedimento.
  • Se un giudizio è sospeso in attesa della definizione di una controversia pregiudiziale, il termine semestrale per la riassunzione decorre dalla concreta cessazione della causa di sospensione, che deve essere correttamente individuata in fatto e in diritto.
  • Qualora manchi prova della cessazione della causa di sospensione, l'istanza di trattazione non può essere qualificata come tardiva; semmai, in assenza di tale prova, il giudice deve escludere la maturazione dell'estinzione per decorso del termine.
  • Una motivazione che affermi contemporaneamente la mancanza di prova della cessazione della sospensione e la tardività della riassunzione è internamente contraddittoria e determina cassazione della decisione.
  • Nel contenzioso tributario, l'attesa delle determinazioni dell'ufficio giudicante o l'omissione di attività processuali da parte del giudice non è di per sé idonea a integrare l'estinzione del processo per inattività delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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