Cassazione Penale, Ordinanza n. 32302/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato per cassazione una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il testo disponibile non specifica il contenuto concreto dei fatti contestati né i singoli motivi formulati dai ricorrenti; la Corte rileva tuttavia che le censure non erano deducibili nel giudizio di legittimità perché non riguardavano nessuna delle limitate questioni ammissibili contro una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per indeducibilità delle censure, rilevando che i motivi non rientravano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo trasmesso non è riportata.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata era stata emessa ai sensi della disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi è stata pronunciata senza formalità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sono deducibili esclusivamente motivi specifici riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le censure estranee ai limitati motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. determinano l'inammissibilità del ricorso per indeducibilità, senza necessità di esame nel merito delle questioni prospettate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; ad essa conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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